Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 836 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 836 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOBOSILA LAURENTIU GABRIEL N. IL 04/05/1982
avverso la sentenza n. 93/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PAVULLO NEL
FRIGNANO, del 23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Bobosila Laurentiu Gabriel, per i reati di falsità
materiale commessa da privato (articoli 477 e 482 cod.pen.) e guida senza

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge a
cagione del mancato accertamento della commissione del reato sul territorio
dello Stato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– che la richiesta dì applicazione della pena e l’adesione alla pena
proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che,
una volta perfezionato con la ratifica del Giudice che ne ha accertato la
correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato
origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed
eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi
concernenti ad esempio, come nella specie, il locus commissi delicti, in contrasto
con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute (v.
da ultimo Cass. Sez. III 13 febbraio 2013 n. 10286);
– che nel caso di specie, il reato risulta accertato sul territorio dello Stato
per cui sussiste la giurisdizione del Giudice italiano;
1

patente, la pena concordata con il Pubblico Ministero di mesi tre di reclusione;

– che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, facendo
richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà
di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed
esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie detta richiesta
contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione implicita della
responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non

pertanto, nello speciale procedimento di cui agli articoli 444 e segg.
cod.proc.pen. la sentenza che applichi la pena “patteggiata” non può formare
oggetto di ricorso per cassazione per mancanza di motivazione sui presupposti di
fatto della responsabilità dell’imputato, poiché la sussistenza di essi viene da lui
ammessa in modo implicito, ma univoco, nel momento stesso in cui egli richiede
il patteggiamento o aderisce ad analoga richiesta del P.M.;
– che, infine, il motivo di ricorso non è il difetto della giurisdizione del
Giudice nazionale ma propone una diversa lettura del fatto, del pari,
inammissibile avanti questa Corte di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

va espressamente motivato (v. Cass. Sez.Un. 27 marzo 1992 n. 5777) e che,

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