Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8358 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8358 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUSIMANO GIOVANNI N. IL 26/05/1949
avverso l’ordinanza n. 12/2011 CORTE ASSISE di PALERMO, del
24/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 10/01/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa in data 24.11.2011 (dep. il 27.1.2012), la Corte di Assise di
Palermo, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da
CUSIMANO Giovanni per ottenere la sostituzione della pena dell’ergastolo, inflittagli in esito a
rito abbreviato, con quella di 30 anni di reclusione.
Il CUSIMANO, ammesso al rito abbreviato in primo grado, era stato condannato, dopo
l’entrata in vigore del D.L. n. 341/2000, alla pena dell’ergastolo con sentenza della stessa

Nel sollevare incidente di esecuzione, l’istante lamentava che la sentenza di condanna a
lui inflitta si poneva in contrasto, oltre che con l’art. 2 comma 4 c.p., con gli artt. 6 e 7 della
Convenzione EDU, secondo quanto affermato, nel caso Scoppola c. Italia, dalla Corte EDU a
proposito dell’applicazione retroattiva dell’art. 7 D.L. n. 341/2000, norma sostanziale e non
processuale, che inaspriva il trattamento sanzionatorio previgente.
Il condannato rappresentava, tra l’altro, che, in un caso analogo al suo, la Corte di
Assise di Appello di Reggio Calabria aveva dato diretta attuazione al principio affermato dalla
Corte sovranazionale.
Ciò posto, richiamate alcune pronunce della Corte di legittimità (Sez. I, sent. n. 2800
dell’1.12.2006, dep. il 25.1.2007; Sez. V, sent. n. 16507 dell’11.2.2010) e della Consulta
(sent. n. 113/2011) sul tema della intangibilità del giudicato e della esperibilità, avverso la
sentenza ormai irrevocabile, degli unici rimedi della revisione e del ricorso straordinario ex art.
625 bis c.p.p., riteneva la Corte palermitana che non potessero adattarsi al caso in esame i
principi statuiti dalla Grande Chambre della Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo nella
sentenza del 17.9.2009 (proc. Scoppola c. Italia) sul divieto di applicazione retroattiva della
legge penale più afflittiva, in quanto le sentenze della Corte EDU che dichiarano l’intervenuta
violazione della Convenzione dovevano considerarsi produttive di diritti e obblighi solo nei
confronti delle parti del giudizio.
Pertanto, solo in esito ad eventuale pronunzia favorevole al condannato da parte della
Corte Europea, il Giudice dell’Esecuzione avrebbe dovuto conformarsi al dettato della Grande
Chambre.
2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza CUSIMANO Giovanni,
con dichiarazione personalmente presentata ex art. 123 c.p.p. presso la Casa di Reclusione di
Saluzzo nei termini seguenti: “Con il presente atto propongo ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del 24/11/2011 emessa da codesta Corte e nomino mio difensore di fiducia
l’avvocato Rossana VELLA del foro di Palermo”.
3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso, in quanto carente dei motivi.

Considerato in diritto

.72

1

Corte di Assise in data 16.11.2001, confermata in appello e divenuta irrevocabile.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, come richiesto dal Procuratore Generale presso
questa Corte.
Ed invero, nel testo della dichiarazione di ricorso del CUSIMANO, presentata nelle forme
di cui all’art. 123 c.p.p. e sopra integralmente riportata, il detenuto ha omesso del tutto di
menzionare i motivi posti a sostegno dell’impugnazione, così determinando la carenza di un
requisito dell’atto impugnatorio prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 591, co. 1 lett. c),
c.p.p. in relazione all’art. 581 lett. c) dello stesso codice.

del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, che si stima equo indicare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso discende ex art. 616 c.p.p. la condanna

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