Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8354 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8354 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
CAPOZZOLI PASQUALE N. IL 08/08/1978
avverso l’ordinanza n. 1923/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
28/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/92,144e le conclusioni del PG Dott. F1/4 0.), cti r
(t < 42- r-e32e ctm:«447/3 eltee ' .. p44:el2ymsa— Uditi difensor Avv.; e' Data Udienza: 09/12/2013 Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l'ordinanza deliberata il 28 marzo 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della sede, che richiesto dal difensore di Capozzoli - con istanza depositata il 16 gennaio 2013 - di applicare in sede di esecuzione la disciplina della continuazione tra i reati di cui alle numerose sentenze di condanna indicate nell'istanza, ravvisata la propria competenza sul presupposto per ultima, ritenutane la parziale fondatezza, limitatamente ai reati oggetto di due delle sentenze di condanna indicate (quella deliberata il 23 ottobre 2010 dal GUP del Tribunale di Napoli e quella del 12 febbraio 2010, deliberata dal Tribunale di Noia, parzialmente riformata in sede di appello, e divenuta irrevocabile il 26 settembre 2012) aveva rideterminato la pena a carico del condannato in anni 14 e mesi 2 di reclusione ed Euro 2100,00 di multa. 1.2 Nel ricorso il Procuratore della Repubblica di Napoli denunzia violazione dell'art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen.., per avere il GIP illegittimamente affermato la propria competenza a conoscere dell'istanza, che andava riconosciuta, invece, alla Corte di Appello di Napoli, e ciò in quanto l'ultima sentenza di condanna, emessa il 23 dicembre 2010 dal Gup presso il Tribunale di Napoli e pronunciata nei confronti di una pluralità di imputati, era stata riformata in maniera "sostanziale", con sentenza del 24 aprile 2012, il che vale ad individuare proprio nella indicata Corte territoriale il giudice dell'esecuzione competente a conoscere dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita per ciò accoglimento. Con riferimento alla eccezione di incompetenza funzionale del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, va infatti ribadito il condivisibile principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui al fine dell'individuazione del giudice dell'esecuzione, sia il primo che il secondo comma dell'art. 665 cod. proc. pen. riproducono sostanzialmente il dettato del sistema processuale previgente, secondo la cui disciplina, nel procedimento di esecuzione, la competenza del giudice di primo grado permane sì anche nel caso in cui quello di appello abbia riformato la sentenza solo in relazione alla pena, dovendo però escludersi da tale previsione i casi in cui la modificazione della pena sia stata la conseguenza di una «elaborazione sostanziale» della pronuncia del primo giudice, come per effetto dell'applicazione o esclusione di circostanze 1 che la propria sentenza deliberata il 23 dicembre 2010 era divenuta irrevocabile attenuanti aggravanti, del giudizio di prevalenza o equivalenza delle une sulle altre ovvero del riconoscimento o dell'esclusione del vincolo della continuazione tra più reati (in tal senso, tra le pronunce più risalenti, Sez. 1, Sentenza n. 1406 del 21/05/1990, dep. il 5/06/1990, Rv. 184590, imp. Levacovic, e tra le più recenti, Sez. 1, Sentenza n. 42896 del 27/10/2009, dep. il 11/11/2009, Rv. 245550, Confl. comp. in proc. Andreano). Orbene, poiché nel caso in esame deve riconoscersi, come dedotto dal PM ricorrente, che l'ultima sentenza di condanna del Capozzoli, emessa il 23 dicembre 2010 dal GUP presso il Tribunale di Napoli, è stata in effetti riformata in AM■ 50 imputati, ciò comporta, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. l'esclusione della competenza in sede esecutiva del giudice di primo grado. 2. In accoglimento del ricorso l'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di ppello di Napoli per quanto di competenza. P.Q. M . Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013. - maniera sostanziale dalla Cortèrd'Appello di Napoli, sia pure nei confronti di altri

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