Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8351 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8351 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PENNA ANTONINO N. IL 01/10/1968
avverso l’ordinanza n. 3300/2022 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 21/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. N. c.. _ r 7 i s egt : , cius, tc„,0_,
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 27/11/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1.

In data 21 marzo 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Genova dichiarava

inammissibile l’istanza proposta da Penna Antonino tesa ad ottenere la misura
alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Penna risulta essere detenuto in espiazione pena (anni sei e mesi otto) in forza
di sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 74 dPr 309/’90, con fine pena al
20.11.2015.
Ad avviso del Tribunale la previsione ostativa di cui all’art. 4bis legge n.354 del

a configurare il presupposto della c.d. collaborazione impossibile.
In particolare, il Tribunale rileva che è circostanza pacifica l’assenza di
colllaborazione da parte del Penna ed afferma inoltre che i fatti oggetto del
processo non possono dirsi del tutto accertati ed esplorati e tale circostanza,
peraltro, doveva essere introdotta ed asseverata dalla parte istante, quantomeno
con onere di allegazione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – con
sottoscrizione personale – Penna Antonino, deducendo violazione di legge e vizio
di motivazione.
Nel ricorso, in sintesi, si afferma che il presupposto in diritto su cui si fonda la
declaratoria di inammissibilità è erroneo, in quanto avendo il Penna indicato
nell’istanza che il fatto oggetto del processo era stato accertato in modo
compiuto, non residuava sull’istante alcun ulteriore onere di allegazione, potendo
essere attivate verifiche istruttorie anche ex officio al fine di verificare detta
affermazione e riconoscerne la fondatezza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Nella pur sintetica motivazione il Tribunale di Sorveglianza riprende un diffuso
orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di modalità di
accertamento dei presupposti in fatto della «collaborazione impossibile».
Va infatti ricordato che il dato normativo, art. 4bis Ord.pen., nella parte qui in
rilievo (.. ove siano stati acquisiti elementi tali da escludere rattualita’

di

collegamenti con la criminalita’ organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei

casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza
di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilitas,
operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile
collaborazione con la giustizia..) da un lato evidenzia la necessità di verifica (di

2

1975 (Ord.pen.) non consente l’ammissione nè risultano presenti elementi idonei

certo ex officio) dell’assenza di attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata (trattandosi di dato pregiudizievole non si può pretendere che venga
provato mediante una dichiarazione dell’interessato), dall’altro si limita a far
riferimento – in via oggettiva – all’ipotesi di avvenuto integrale accertamento dei
fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile.
Tale secondo dato richiede l’introduzione, quantomeno, di una concreta linea
ricostruttiva da parte dell’istante circa il complesso degli avvenimenti che hanno
dato luogo alla decisione di condanna, tale da rendere possibile la verifica da

tal senso si parla di onere di allegazione nelle decisioni Sez. I n. 1545 del
1.3.2000, rv 215185; Sez. I n. 39795 del 26.9.2007, rv 237741; Sez. I n. 18658
del 12.2.2008, rv 240177).
Ciò in particolare è da richiedersi in tutti i casi di delitti operati in forma
associativa (come nel caso in esame) o maturati in contesti associativi, dato che
la decisione processuale, in tal caso è ontologicamente ristretta all’esame
specifico delle posizioni dei soggetti imputati e ben potrebbe evidenziare, nella
sua parte ricostruttiva, dimensioni più ampie e correlazioni più estese del
fenomeno criminoso rimaste, appunto, inesplorate.
In tal senso, i motivi esposti nel ricorso risultano manifestamente infondati dato
che l’istanza originaria era, su tali aspetti, manifestamente generica come
ritenuto dal Tribunale in sede di decisione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in
euro 1,000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

parte del Tribunale di Sorveglianza circa l’impossibilità della collaborazione ( in

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