Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 835 del 11/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 835 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLE CAVE PIETRO N. IL 09/08/1942
avverso la sentenza n. 21/2011 TRIBUNALE di LATINA, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Latina, con sentenza del 12 aprile 2012, ha confermato
la sentenza del Giudice di pace di Latina del 25 novembre 2010 che aveva
condannato Delle Cave Pietro per il delitto di minacce e ingiurie in danno di
Salzano Roberto.

mezzo del proprio difensore, lamentando la mancata assunzione di una prova
decisiva, la manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione della penale
responsabilità, una triplice violazione di legge circa la mancata applicazione
dell’esimente di cui all’articolo 599 cod.pen., l’eccessività della pena e la
condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
3. Risultano, infine, allegate al ricorso sia la remissione della querela da
parte della parte lesa che l’accettazione della stessa da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’intervenuta remissione della proposta querela, con la conseguenziale
accettazione della stessa rendono annullabile senza rinvio l’impugnata decisione,
ai sensi dell’articolo 620, comma 1 lettera a) cod.proc.pen..
2. Tali atti, invero, risultano compiuti nel rispetto delle norme di cui agli
articoli 152 e 155 cod.pen. e 340 cod.proc.pen. e determinano, essendo i reati
ascritti punibili a querela della persona offesa (ingiurie e minacce non
aggravate), l’estinzione del reato stesso.
3. Le spese del procedimento, infine, ai sensi dell’articolo 340, comma 4
cod.proc.pen. sono a carico del querelato come disposto dalla legge e
confermato dalle parti interessate.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono
estinti per remissione di querela e pone le spese del procedimento a carico del
querelato Delle Cave Pietro.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA