Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8348 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8348 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

UGOLINI Giovanni, nato a Pesaro il 18/12/1956

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 23 gennaio 2015;

udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe
Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Ugolini era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Pesaro, di
una serie di reati di tentata violazione di domicilio; tentata violenza privata; furto
aggravato; ingiuria e minacce, in danno di Tarnovscaia e Marzoli Roberto..
Con sentenza del 14 dicembre 2012 il Tribunale dichiarava l’imputato
colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
Pronunciando sul gravame proposto dall’imputato, la Corte d’appello di
Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza

Data Udienza: 19/11/2015

impugnata, esclusa l’aggravante dell’art. 625 n. 4 cod pen., rideterminava la pena
nei termini di giustizia.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’imputato, avv. Rosalia
Cipolletta Fabbri, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura
di seguito indicate.
Con il primo motivo d’impugnazione si denuncia illogicità manifesta o
contraddittorietà della motivazione, con rifermento alla valutazione delle risultanze
processuali, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa Roberto Marzoli,

mancanza di riscontri probatori.
Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alle
richieste difensive dedotte nei motivi di appello, con particolare riferimento alla
contestata sussistenza dei reati in questione ed al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima censura è inammissibile per manifesta infondatezza.

Ed invero, l’apprezzamento delle risultanze processuali, segnatamente delle
dichiarazioni della persona offesa Roberto Marzoli, risulta ineccepibile ed in linea
con le regole di giudizio che devono presiedere alla relativa valutazione,
segnatamente con quella secondo cui le dichiarazioni di accusa della persona offesa
possono anche da sole sostenere un giudizio di colpevolezza ove adeguatamente
valutate nella loro attendibilità (cfr. Sez.Un. n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214,
secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si
applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto,
che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui
vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte
ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte
civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri
elementi).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto opportuno, stante la peculiarità
della vicenda in esame, cercare negli atti momenti di conferma, ravvisandoli nelle
dichiarazioni testimoniali degli agenti di p.g. che avevano riferito della situazione di
tensione esistente tra le parti. Inoltre, il giudice di appello – con insindacabile
apprezzamento di merito – ha ritenuto che le asserite contraddizioni in cui era
incorsa la persona offesa, dedotte, peraltro, dall’appellante solo con riferimento ai

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ingiustamente ritenute attendibili nonostante le contraddizioni in cui era incorso e la

reati satelliti di ingiuria e minaccia, non fossero tali da scalfire la complessiva,
intrinseca, attendibilità del teste.
Inammissibile è anche il secondo motivo, afferente pur esso a questione
prettamente di merito, in ordine al diniego delle attenuanti generiche,
adeguatamente giustificato in ragione del precedenti penali a carico dell’imputato,
tra cui un reato per maltrattamenti, ai sensi dell’art. 572 cod. pen., per condotta
protrattasi per oltre quattordici anni.

dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 19/11/2015

2. Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni dettate in

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