Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8348 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8348 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANIGRASSO SIMONA N. IL 10/10/1979
avverso la sentenza n. 786/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. qtd,,,),S2,
che ha concluso per e61._
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Udito, per la parte civile, l’Avv
UditivitdifensoreAvv.ro )7.o.Lik
C-elk CetZ4-0
ett–

I

Data Udienza: 04/12/2013

Ritenuto in fatto

Giusta l’imputazione, la Manigrasso molestava il Gioranna, col quale aveva avuto una relazione
sentimentale di cui non aveva voluto accettare la fine, decisa in modo unilaterale dall’altro,
inviandogli numerosi messaggi telefonici (sino a 30-40 al giorno) offensivi (bastardo, stronzo)
e minacciosi (ti devo far morire) nonché seguendolo in auto dappertutto e aggredendolo anche
fisicamente (strizzandogli i testicoli), causandogli lesioni personali lievi (prognosi di guarigione:
gg. 4).
La Corte, rigettata una preliminare eccezione sulla ritualità della notifica (effettuata il 15/10/10
dall’ufficiale giudiziario ex art. 161.4. cpp), confermava il giudizio di reità basato sulla credibile
e puntuale testimonianza della parte offesa.
Ricorreva per cassazione l’imputata con atto a sua firma, deducendo: 1) violazione di legge per
l’irrituale notifica al difensore di fiducia (avv. Cosimo Lapesa, dapprima erroneamente indicato
come Laposa), avvenuta a mani di diverso professionista (non domiciliatario: l’avv. M. Stasi)
sull’assunto che fosse dello stesso studio legale; 2) mancata assunzione di una prova decisiva
previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (come di seguito specificato, la testimonianza
resa dallo stesso Gioranna in altro giudizio a sostegno della versione dei fatti resa dall’imputata
nel suo interrogatorio e non prodotta proprio a ragione dell’assenza di difesa di cui al motivo
precedente) e conseguente vizio di motivazione sulla prova; 3) vizio di motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio (non riconosciute attenuanti generiche e conseguente eccessività
della pena) e ai ritenuti presupposti per la condanna risarcitoria. Chiedeva l’annullamento della
sentenza impugnata.
Con memoria dep. 24/10/13 la difesa nominata d’ufficio al’imputata per il grado di legittimità
insisteva nei motivi di appello (sic), ipotizzando inoltre l’irrogazione di una pena solo pecuniaria
(multa), il reato più grave dovendosi considerare uno dei due delitti (di ingiuria e di minaccia)
contestati in concorso con la contravvenzione di cui all’art. 660 cp.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso, la difesa d’ufficio si riportava ai motivi.
Considerato in diritto
Il ricorso, manifestamente infondato e in fatto, è inammissibile.
Quanto al primo motivo, è giurisprudenza costante e condivisa (v. Cass., sez. II, ord. n. 5303
del 14/7/98, rv. 211309) che “il termine collega di studio [equivalente al termine dello stesso
studio legale del caso in esame], usato nella prassi notificatoria, è idoneo a indicare l’esistenza
di un rapporto di temporanea convivenza tra il consegnatario ed il destinatario, perché rientra
nella più ampia espressione di persona che conviva anche temporaneamente con il destinatario
dell’atto da notificare; esso, pertanto, assume valore non nella parte in cui documenta
l’identità dell’attività di lavoro svolta da consegnatario e destinatario, bensì per l’attestazione
del rapporto funzionale tra essi esistente, che solo interessa il codice di rito al fine di assicurare
la ricezione finale dell’atto da parte del soggetto interessato. Ne deriva che in una struttura
formata da professionisti anche di discipline diverse, i cui studi siano ubicati nello stesso
1

Con sentenza 10/1/13 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava
la sentenza 2016/11 del Tribunale di Taranto che condannava Manigrasso Simona, con la
continuazione, alla pena (sospesa) di mesi 2 di arresto per i reati (in Taranto e San Giorgio
Jonico dall’ottobre 2008 al 4/2/09) di molestia o disturbo alle persone, di ingiuria e di minaccia
(in danno di Gioranna Fabio). Con le disposizioni in favore della costituita parte civile.

Quanto al secondo motivo, è giurisprudenza pacifica anche di legittimità che la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale in appello ex art. 603 cpp (scelta eminentemente discrezionale)
ha corso solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (così da
ultimo Cass., sez. II, sent. n. 41808 del 27/9/13, rv. 256968: “La rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione
giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già
acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori”). Nel caso in esame il giudice ha
dato ampio e motivato conto della propria decisione, cui l’imputata si limita a contrapporre (tra
l’altro genericamente) le proprie valutazioni.
Anche il terzo motivo è tipicamente in fatto e come tale estraneo al giudizio di legittimità: bene
e correttamente motivata la decisione del giudice sia in ordine alla mancata concessione delle
attenuanti generiche (l’accanimento talora plateale delle condotte, il precedente per minaccia
genericamente negato dalla ricorrente) sia in ordine al danno morale risarcito (l’oggettivo stato
d’ansia causato nel destinatario delle ripetute condotte di molestia).
Quanto ai contenuti della memoria difensiva, si osserva che il giudice di prime cure aveva già
individuato in modo espresso (senza che vi fosse stato alcun rilievo ex art. 21.3. cpp) il reato
più grave nelle molestie, con riferimento alla giurisprudenza (pur non pacifica) secondo cui “in
tema di continuazione, l’individuazione della violazione più grave ai fini di computo della pena
deve essere effettuata in concreto e non già con riguardo alla valutazione compiuta in astratto
dal legislatore” (Cass., sez. V, sent. n. 12765 del 9/2/10, rv. 246895). Ferma tale valutazione,
è consequenziale la determinazione della pena (sospesa) in quella detentiva dell’arresto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue ex art. 616 cpp la condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla
Cassa delle ammende.
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 4/12/13

DEPOSITATA

stabile, l’attestazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, di aver consegnato l’atto a collega di
studio sta comunque a significare l’esistenza di un collegamento diretto di convivenza
temporanea tra consegnatario e destinatario, che realizza le finalità perseguite dal legislatore”
(fattispecie relativa a consegna dell’atto, destinato al difensore, ad architetto esercente la
propria attività professionale negli stessi locali del destinatario). Conforme e recente, v. anche
Cass., sez. II, sent. n. 24540 del 24/2/09, rv. 244237: “È valida la notificazione al difensore
effettuata con consegna dell’atto a persona indicata come collega di studio [qui a persona dello
stesso studio], espressione che attesta l’esistenza di un rapporto di convivenza temporanea, a
nulla rilevando che in concreto il rapporto non si qualifichi per lo svolgimento della medesima
attività di lavoro”. (nella specie la Corte ha ritenuto legittima la notificazione indirizzata al
difensore ed effettuata in capo ad altra persona presente nello studio professionale benché ivi
non residente né in possesso della laurea in giurisprudenza).

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