Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8346 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 8346 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udienza: 27/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BAIELLI UGO N. IL 21/11/1945
avverso la sentenza n. 77/2011 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 19/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L •V • ilesum., -tt*,,
che ha concluso per Qxl ie.-i-To colti

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19.1.2012 la Corte Militare di Appello di Roma,
giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione in data
11.5.2011, riteneva Baielli Ugo responsabile del reato di peculato militare
aggravato dal grado rivestito e, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti di

di prevalenza, lo condannava alla pena (sospesa) mesi dieci e giorni venti di
reclusione, nonchè alla pena accessoria della rimozione dal grado.
Nell’operare la dovuta sintesi dei contenuti della decisione va ricordato che :
– Baielli Ugo nel corso del procedimento in parola, relativo a fatti avvenuti in data
26 agosto 2005, dopo l’assoluzione emessa in primo grado il 7.11.2009, era
stato condannato in grado di Appello in data 13 maggio 2010 in riferimento alla
contestazione – in fatto più ampia – di concorso in peculato aggravato alla pena
di anni uno di reclusione e ciò in riferimento alla avvenuta appropriazione del
velivolo ATR 42 M.P. Surveyor Grifo 14 M.M. della Guardia di Finanza, e delle
energie lavorative di piloti e specialisti componenti l’equipaggio di volo,
disponendone per finalità personali e private [relative al concorrente nel reato,
Gen. Speciale ] in tal modo arrecando un danno all’ Amministrazione militare
pari al costo orario complessivo del velivolo, del carburante utilizzato per il volo
di andata e ritorno Pratica di Mare – Verona, della diaria e indennità di volo
corrisposta ai componenti l’equipaggio;
– questa Corte, giudicando sui ricorsi avverso la sentenza di secondo grado in
data 11.5.2011 riteneva che le condotte appropriative nella parte in cui avevano
ad oggetto i mezzi di trasporto (per l’attuale ricorrente il solo velivolo) andassero
qualificate come «peculato d’uso» (art. 314 comma 2 cod. pen.) con attribuzione
della giurisdizione al giudice ordinario in luogo di quello militare, nella parte in
cui avevano ad oggetto l’impiego a fini privati del personale militare andassero
qualificate come abuso d’ufficio (sempre con attribuzione della giurisdizione al
giudice ordinario) mentre in relazione all’avvenuto consumo del carburante ne
confermava la qualificazione in termini di peculato militare ai sensi dell’art. 215
cod. pen. mil . pace ;
– ne derivava, quanto alla posizione dell’attuale ricorrente, la cognizione del
reato militare – sempre nell’ambito dell’originario capo di accusa – per il solo
indebito consumo del carburante e, nel valutare l’apparato argomentativo della
decisione allora impugnata, questa Corte rilevava un vizio di motivazione, tale da
determinare l’annullamento con rinvio della decisione di condanna.
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cui all’art. 62bis cod. pen. nonchè 48 comma 2 cod. pen. mil . pace con giudizio

In particolare, pur confermando che l’utilizzo del velivolo – in data 26.8.2005 era avvenuto in modo non conforme alla sua destinazione (in particolare allo
scopo di trasportare del pesce fresco destinato ad una cena organizzata in
periodo di vacanza dal Gen. Speciale in località Predazzo) e in assenza di
esigenze istituzionali, con relativa indebita appropriazione del carburante, questa
Corte riteneva fondate talune censure mosse dalla difesa dell’odierno ricorrente,
in tema di ricostruzione del concorso nel reato.
Nel valutare la posizione del Gen. Baielli, infatti, la Corte d’Appello aveva in

comando del settore Operativo Aereonavale essendo il comandante del Centro
Aviazione, che svolgeva attività logistica e non aveva competenza sulle questioni
di trasporto. Da qui la considerazione per cui il suo «intervento» quel giorno,
teso a dissipare i dubbi sulla regolarità del volo avanzati dal pilota Maggiore
Venditti era frutto non già dell’osservanza di una disposizione ricevuta in via
gerarchica dal Gen. Speciale (nel cui interesse si sarebbe mosso il velivolo e con
cui lo stesso Baleni avrebbe brevemente colloquiato telefonicamente in quei
frangenti) quanto di ragioni «private» derivanti dagli stretti rapporti personali
intercorrenti con il Gen. Speciale (all’epoca dei fatti Comandante Generale della
Guardia di Finanza).
Questa Corte, tuttavia, evidenziava che tale ricostruzione, basata sul rilievo della
estraneità del Gen. Baielli alla catena di comando, era contraddetta da taluni atti
disponibili al processo che raffiguravano l’esistenza – quel giorno – di un ruolo di
comando in capo al Baielli anche del settore Operativo in virtù dell’assenza del
Gen. Mistretta. Da ciò la considerazione della carenza motivazionale che si
basava – in larga misura – sul carattere non gerarchicamente vincolato
dell’intervento posto in essere dal Baielli per consentire la partenza del velivolo.
Giudicando in sede di rinvio – sempre con esclusivo riferimento alla condotta
consistente nel peculato militare relativo all’improprio utilizzo del carburante
consumato durante il volo – la Corte d’Appello così argomentava, in sintesi, la
propia valutazione di sussistenza del concorso di Baielli nel reato :
– non può ritenersi sufficientemente provato che nel corso della telefonata
intercorsa tra Baielli e il Gen. Speciale costui abbia impartito un «ordine» teso a
imporre la partenza del velivolo con l’anomalo carico di pesce fresco, posto che il
Gen. Speciale ha negato tale circostanza nella sua globalità e lo stesso Baielli
nulla ha riferito in merito. Nè tale circostanza può dedursi dalla deposizione resa
dal teste Spera nella parte in cui costui ha riferito che per convincere il pilota
Venditti a decollare Baielli avrebbe fatto riferimento, in modo generico, ad un
ordine ricevuto;

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sostanza evidenziato l’assenza in capo al medesimo di compiti funzionali di

- in ogni caso, pur se dovesse ritenersi esistente l’ordine di cui sopra lo stesso per la sua evidente illiceità – non sarebbe stato vincolante per il Baielli ;
– quanto alla posizione rivestita il 26.8.2005 la Corte prende atto della
circostanza che Baielli era, in tale data, comandante interinale del Comando
Aereonavale in virtù dell’assenza del Gen. Mistretta e dunque era il soggetto «più
alto in grado» all’interno della base ma ciò non determinava la competenza
funzionale di comando in relazione all’impiego del volo in questione, posto che in
relazione a tale attività il teste Passalacqua aveva riferito di un «taglio della

direttamente dal Comando Generale.
Tale circostanza sarebbe stata confermata dallo stesso Baielli in una memoria
depositata il 19.1.2012 ove si precisa che la linea di comando sui voli promanava
direttamente dal Comando Generale al GEA (Gruppo Esplorazione
Aereomarittima), articolazione inquadrata nel Comando Operativo Aereonavale
alla quale Baielli era estraneo.
Dunque, ad avviso della Corte territoriale, non può parlarsi di natura «vincolata»
in riferimento all’intervento del Baielli.
Detto intervento, ricostruito puntualmente in fatto nelle sue anomale modalità
attraverso le deposizioni dei testi Origlio, Spera e Venditti (ritenute attendibili e
sostanzialmente coincidenti) viene ritenuto decisivo in punto di rilevanza causale
(perchè solo le «rassicurazioni» del Baielli relative all’interesse del Comandante
Generale Speciale e alla successiva formalizzazione di un ordine scritto, poi mai
emanato, inducono il Magg. Venditti ad alzarsi in volo) ed assistito dal necessario
coefficiente psicologico in punto di piena consapevolezza della illiceità del volo.
Viene valorizzata sul punto la sequenza dei fatti e l’esistenza di una prima
proposta, rivolta da Baielli a Venditti, di qualificare il volo come «addestrativo»
seguita dalla scelta di qualificarlo come «operativo» in tal modo dissimulando la
reale natura dello stesso. Inoltre si osserva nella decisione impugnata che
l’eventuale ordine emesso – durante la conversazione telefonica – da parte del
Gen. Speciale doveva, in ogni caso, essere disatteso dal Baielli in virtù della sua
palese illiceità.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Baielli Ugo, a mezzo dei difensori di
fiducia. Nel ricorso vengono articolati tre motivi.
Con il primo ed il secondo motivo si denunzia l’intervenuta violazione dell’art.
627 comma 3 cod. proc. pen. da parte della Corte d’Appello, nonchè l’erronea
applicazione della normativa incriminatrice di riferimento.
In sintesi, il ricorrente osserva che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto ai
contenuti espressi nella decisione emessa da questa Corte in data 11.5.2011 con
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catena di comando» in virtù del quale le disposizioni sui voli provenivano

manifesta violazione dei contenuti dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen. . In
particolare :

si contesta la stessa interpretazione dei contenuti della decisione di

annullamento emessa da questa Corte come operata dal giudice di rinvio, che ne
avrebbe travisato i reali passaggi argomentativi ed avrebbe illegittimamente
ritenuto che l’oggetto del processo di rinvio fosse identificabile nell’accertamento
della «colpevolezza» del Generale Baielli in ciò mostrando sostanziale pregiudizio
nei confronti dell’imputato ;

i contenuti della circolare CENOP 1/97) che portavano ad escludere la
consapevolezza in capo al Gen. Baielli della illiceità del volo ;
– si rappresenta che la estraneità alla specifica linea di comando – affermata dal
giudice del rinvio in rapporto alla competenza sui voli – esclude che l’imputato
Baielli avesse «per ragioni del suo ufficio» il possesso della cosa mobile e ciò si
traduce in una violazione del precetto contenuto nell’art. 215 cod. pen. mil . pace
;
– da ciò sarebbe derivata la sostanziale analogìa tra la condotta tenuta dal Gen.
Baielli e quella degli altri Ufficiali che contribuirono, quel giorno, alla partenza del
velivolo, punto su cui il giudice del rinvio non si sofferma, anche qui in violazione
dei contenuti della decisione di annullamento.
Proseguendo, il ricorrente introduce valutazioni circa l’apprezzamento delle
risultanze probatorie operato dal giudice di rinvio, evidenziando da un lato la
«non corrispondenza» di tali considerazioni agli effettivi dati dimostrativi (non
sarebbe, in particolare, provata l’affermazione operata in motivazione circa la
piena consapevolezza da parte del Baielli del contenuto del carico e non vi
sarebbe alcuna condotta post factum rilevante) dall’altro evidenziando che il
particolare rilievo attribuito alla indicazione, fornita dal Baielli, di qualificare – in
un primo momento – il volo come «addestrativo» non risulta logicamente
indicativo della sua responsabilità concorsuale. Si insiste, sul punto, circa la
sostanziale assenza di prova in ordine alla consapevolezza della illiceità del volo
in capo al Baielli e circa l’efficacia causale «determinante» del suo intervento,
invocando la violazione dei criteri relativi alla rilevanza penale del concorso di
persone nel reato espressi nell’art. 110 cod. pen. .
Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione del provvedimento
impugnato, affetto da contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento dei
contenuti dimostrativi di specifici elementi probatori.
Procedendo per sintesi, il ricorrente evidenzia che :
– la deposizione resa dal teste Mei, ignorata in sede motivazionale, dimostra che
sin dalle prime ore del giorno 26 agosto gli Ufficiali Spera, Venditti, Origlio,
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– si afferma che il giudice del rinvio non ha considerato elementi essenziali (come

Zampella e lo stesso Mei sapevano che la causale del volo era mutata da
«trasporto personalità» a «trasporto merce» e ciò influisce sulla valutazione di
attendibilità dei testi operata dalla Corte territoriale ;
– il Gen. Baielli non era stato previamente informato di tale modifica del piano di
volo disposta direttamente dal Comando Generale – da lui appresa solo sul
piazzale – e non venne messo a conoscenza del contenuto specifico delle «casse»
da trasportare, e ciò rileva in punto di percezione della eventuale illiceità del volo
medesimo, atteso che potevano permanere, nonostante la modifica del piano di

– dal contenuto di deposizione raccolte emerge che quando il Gen. Baielli giunse
sul piazzale le casse erano state già caricate sul velivolo e ciò rafforza – a
differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale – la assenza di
consapevolezza circa l’illiceità del trasporto in capo al Baielli.
In sostanza, nel rielabolare i dati conoscitivi la Corte territoriale avrebbe
sottovalutato l’incidenza di dati probatori favorevoli alla versione difensiva,
giungendo alla affermazione di penale responsabilità dell’imputato sulla base dei
medesimi argomenti posti a fondamento della decisione assunta in data 13
maggio 2010.
2.1 Va inoltre precisato che in data 11.11.2013 la difesa del ricorrente ha
depositato memoria integrativa con allegata copia della decisione emessa dalla
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale in grado d’Appello il 27 febbraio
2013. In tale decisione, l’organo giurisdizionale contabile escludeva la
responsabilità del Gen. Baielli per il danno erariale, ritenendo che non vi fu alcun
concreto apporto del medesimo circa l’organizzazione del volo. In particolare in
tale decisione si ritiene non provata la circostanza della conversazione telefonica
che sarebbe intervenuta la mattina del 26 agosto 2005 tra il Generale Speciale e
il Generale Baielli, nonchè si avanzano dubbi circa la rilevanza causale
dell’intervento del Baielli teso, in ipotesi, a dissipare i dubbi posti dal pilota. Vi
sarebbe, in sostanza, una comune condizione del Baielli con gli altri militari
intervenuti nella vicenda, per l’impossibilità di sindacare l’ordine della Centrale
Operativa del Comando Generale.
Tale dato, pur non vincolante per la decisione del ricorso, viene comunque
sottoposto alla valutazione di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per i motivi che seguono.

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volo, ragioni istituzionali e di rappresentanza ;

1.1 Quanto alla pretesa violazione della regola di comportamento di cui all’art.
627 comma 3, va premesso che il vincolo imposto al giudice di rinvio – dopo
l’annullamento da parte di questa Corte – riguarda esclusivamente le «questioni
di diritto» oggetto di decisione.
In tal senso, si ritiene che il vincolo sia identificabile esclusivamente in rapporto
alla avvenuta – espressa – enunciazione da parte di questa Corte del principio di
diritto ai sensi dell’art. 173 comma 2 disp. att. cod.proc.pen. ( Sez. I n.8242 del
18.5.1999, rv 213873) .

emersione di un vizio motivazionale il giudice del rinvio mantiene piena
autonomia valutativa, avendo solo l’obbligo di non ripetere i vizi cassati, ma di
colmare i rilevati vuoti motivazionali e le segnalate incongruenze.
In tal senso è pienamente legittimo, da parte del giudice del rinvio, assumere un
percorso argomentativo in parte diverso, in parte arricchito, rispetto a quello già
oggetto di censura in sede di legittimità, e pervenire – se del caso – allo stesso
risultato decisòrio della sentenza annullata (così Sez. I n. 23581 del 13.3.2012;
Sez. III n. 13349 del 9.2.2012; Sez. IV n. 44644 del 18.10.2011, rv 251660).
Nel caso qui in esame l’annullamento disposto da questa Corte in data 11
maggio 2011 riguarda essenzialmente il profilo motivazionale della decisione
cassata.
In particolare, questa Corte rilevava che la sentenza emessa in data 13 maggio
2010 qualificava l’intervento del Generale Baielli, teso a rendere possibile la
partenza del velivolo, come caratterizzato dalla sua estraneità alla catena di
comando e dunque mosso da una precisa volontà di agevolare – in tal modo – il
Comandante Generale Speciale. Ciò era almeno in parte contraddetto dai risultati
dell’istruttoria che tendevano a rappresentare – quel giorno – il Generale Baielli
come sostituto del Generale Mistretta e dunque reggente del Comando
Aeronavale della Guardia di Finanza. Non sarebbe stata pertanto congruamente
esaminata dalla Corte d’Appello Militare tale condizione ed i suoi risvolti in tema
di «vincolo gerarchico» rispetto ai voleri del Comandante Generale.
Questa Corte, peraltro, pacificamente riconosceva la natura illecita del volo
effettuato il 26 agosto, essendo del tutto assenti – in modo manifesto – le ragioni
istituzionali prospettate per giustificarlo, e riteneva in astratto ammissibile
l’ipotesi del concorso nel reato di peculato militare da parte di altri soggetti oltre
al Generale Speciale (diretto interessato alla sua esecuzione), posto che in caso
diverso l’annullamento della decisione di condanna dell’unico soggetto
individuato come concorrente, appunto il Gen. Baielli, sarebbe stato un
annullamento senza rinvio.

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Lì dove l’annullamento della precedente sentenza dipenda, invece, dall’avvenuta

Da ciò deriva che compito essenziale del giudice di rinvio era quello di accertare data per pacifica l’estraneità del volo a compiti istituzionali e l’ammissibilità
astratta del concorso – se le attività poste in essere dal Baielli in data 26 agosto
fossero o meno rilevanti ai fini di cui all’art. 110 cod.pen., tenendo conto del
ruolo e dei compiti concretamente rivestiti in tale data dal Baielli medesimo e di
ogni altro dato istruttorio acquisito e legittimamente valutabile.
A fronte di ciò, la Corte Militare d’Appello, nella sentenza oggi impugnata,
estende – come dovuto- il percorso motivazionale alle circostanze di fatto

conclusioni :
a) quanto alla posizione rivestita il 26.8.2005 la Corte Militare d’Appello prende
atto della circostanza che Baielli era, in tale data, comandante interinale del
Comando Aereonavale in virtù dell’assenza del Gen. Mistretta e dunque era il
soggetto «più alto in grado» all’interno della base ma ciò non determinava la
competenza funzionale di comando in relazione all’impiego del volo in questione,
posto che in relazione a tale attività il teste Passalacqua aveva riferito di un
«taglio della catena di comando» in virtù del quale le disposizioni sui voli
provenivano direttamente dal Comando Generale e dunque la circostanza viene
esaminata in modo compiuto ;
b) al di là di tale dato, che tenderebbe a riaffermare la natura discrezionale
dell’intervento, la Corte Militare d’Appello in ogni caso, osserva che pur se
dovesse ritenersi esistente l’ordine, impartito telefonicamente dal Comandante
Generale al Baielli, durante la conversazione intrattenuta (del cui contenuto
peraltro non vi è specifica prova) lo stesso – per la sua evidente illiceità – non
sarebbe stato vincolante per il Baielli, che avrebbe pertanto dovuto
disattenderlo.
Tale secondo aspetto, in particolare, è il dato che arricchisce – a parere di questa
Corte – in modo decisivo la precedente motivazione, posto che trattasi di un
aspetto fattuale e giuridico in precedenza non esaminato.
Nessun rilievo pertanto può essere accolto in riferimento alle modalità applicative
di cui all’art. 627 comma 3 cod.proc.pen. (al primo motivo di ricorso), per
quanto sinora esposto. Il ricorrente, in effetti, tende a sovrapporre la critica dei
contenuti della decisione – e dunque la sua mancata condivisione – alla regola di
adeguamento contenuta nella norma in parola, regola che risulta del tutto
rispettata.
1.2 Nel secondo e terzo motivo di ricorso si affrontano, in realtà, aspetti
ricostruttivi in fatto (pur se rilevanti ai fini di cui all’art. 110 cod.pen.) che
risultano ampiamente trattati nella decisione impugnata, la quale perviene in

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indicate da questa Corte e perviene, come si è anticipato, alle seguenti

modo immune da vizi, alla conclusione della sussistenza del concorso criminoso
del Baielli nel reato di peculato militare.
Va dunque premessa alla verifica delle doglianze una breve illustrazione dei limiti
del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza, in particolare per
quanto riguarda l’ipotesi del travisamento della prova.
Il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano
l’attribuzione del fatto all’imputato passa necessariamente attraverso l’analisi
dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna

«nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi
dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa
lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale
da comportare l’annullamento (si veda,

ex multis, Sez. VI n. 11194 del

8.3.2012, Lupo, Rv 252178) .
In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in
rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo
del provvedimento impugnato, possono essere così sintetizzate :
– verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di
merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del
materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. H n. 9269 del
5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi
obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV,
n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del
14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ;
– verifica circa l’assenza di evidenti errori nell’applicazione delle regole della
logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda
in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la
formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e
non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in
Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048
del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627) ;
– verifica circa l’assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi
momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ;
– verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi
valorizzati nell’ambito del percorso seguito e circa l’assenza di incompatibilità di
detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di
ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma
e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l’intero ragionamento svolto
dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv
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coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità

251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli
atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con
particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione
complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente
idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal
giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di
segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per
essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso

contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la
rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da
lettori razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo
richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione
siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la
loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto
dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da
vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la
motivazione..» ).
In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a
svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non
manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del
ricorrente concernenti specifici atti del processo.
Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di
carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della
motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche
della fase in questione) e sulla permanenza – a fronte delle specifiche deduzioni della «resistenza logica» del ragionamento del giudice.
Ora, nel caso in esame tutti i punti di doglianza, esposti nel ricorso, risultano
oggetto di analitica ricostruzione nella decisione di merito e non vi è alcun
elemento – tra quelli indicati – con reale portata disarticolante l’apparato
motivazionale.
La illiceità del volo, in particolare, risulta del tutto evidente – come già ritenuto
da questa Corte nella decisione emessa in data 11 maggio 2011 – in rapporto
all’analisi delle modalità concrete dei fatti operata correttamente nella decisione
impugnata.
Non può sostenersi che il Baielli, intervenuto proprio alla scopo di fugare i dubbi
e annullare le resistenze al decollo del Maggiore Venditti (che si rifiutava di
trasportare le casse di pesce fresco destinate alla cena del Generale Speciale e
dei suoi ospiti) non fosse stato posto a conoscenza delle ragioni da cui tale
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un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno

resistenze derivavano (fossero state o meno le casse già caricate sul velivolo),
perchè se il volo fosse stato realizzato per «trasporto personalità» come in un
primo momento comunicato dal Comando Generale non sarebbe sorta la
resistenza del pilota (e le >personalità sarebbero state presenti sul piazzale).
In ciò l’analisi delle fonti e le argomentazioni impiegate nella decisione
impugnata risultano pienamente logiche e coerenti.
Nè appare convincente l’argomento che tende a evidenziare la comune posizione
tra il Generale Baielli e gli altri militari presenti con ruoli di responsabilità.

concorsuali non oggetto di adeguata analisi ma ciò non si riflette sulla congruità
delle argomentazioni utilizzate per affermare la penale responsabilità del
Generale Baielli.
Nell’analisi dei fatti – compiuta nella decisione impugnata – viene messa in rilievo
l’incidenza causale determinante che l’intervento del Baielli – più alto in grado
all’interno della base – ebbe per convincere al decollo il Maggiore Venditti e tale
dato, in quanto congruamente motivato, rappresenta un segmento del fatto non
sindacabile nella presente sede di legittimità, nè incrinato dalle ipotesi
alternative formulate nel ricorso.
Le conseguenze che ne derivano in punto di rilevanza causale della condotta
concorsuale, tra l’altro ben identificata, non solo risultano conformi all’obbligo di
accertare – in concreto – le forme di manifestazione del concorso punibile ai sensi
dell’art. 110 cod.pen. (in ossequio ai contenuti espressi da Sez. U. n. 45726 del
20.10.2003, rv 226101) ma sono del tutto indiscutibili.
Il Maggiore Venditti è infatti il soggetto che tende a porre in discussione la
legittimità del volo ed a contestare la legittimità dell’ordine di decollare, il
Generale Baielli è colui che – di fatto esercitando il potere gerarchico – conferma
la necessità della condotta e impartisce un ordine illegittimo, rassicurando il
pilota circa il fatto che verrà successivamente formalizzato (cosa che, peraltro,
non accade a conferma della consapevolezza in capo al Baielli della illegittima
condotta tenuta).
Da ciò emerge l’intrinseca debolezza delle argomentazioni espresse nei motivi di
ricorso, a fronte di una metodologìa ricostruttiva che attribuisce il giusto valore
dimostrativo agli elementi raccolti.
Inoltre, come si è già precisato, la Corte Militare d’Appello prende in esame
l’ipotesi – peraltro sfornita di reale supporto dimostrativo – dell’ordine a sua volta
ricevuto dal Generale Baielli nella conversazione telefonica intrattenuta con il
Generale Speciale e ne contesta la rilevanza in punto di esclusione della
responsabilità, affermando che l’attuale ricorrente avrebbe dovuto disattenderlo.

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L’argomento può infatti evidenziare, al più, l’esistenza di altre posizioni

L’affermazione risulta corretta sia sul piano processuale – dovendosi comunque
esaminare detta eventualità, quantomeno sotto il profilo della incidenza di un
ragionevole dubbio sulla esistenza di una scriminante putativa (e fermo restando
che il Baielli era, come detto estraneo alla specifica catena di comando) – che su
quello sostanziale.
L’eventuale ordine impartito al Baielli avrebbe rivestito di per sè carattere di
manifesta illiceità e ciò rendeva possibile e doverosa la sua mancata esecuzione,
in ragione dei contenuti dell’art. 4 della legge n.382 del 1978 (norma vigente al

15.3.2010). Detta norma poneva e pone l’obbligo di non dare esecuzione
all’ordine costituente manifestamente reato e tale comportamento risulta del
tutto autonomo dal successivo dovere informativo nei confronti dei superiori;
non può dunque ritenersi che la provenienza dell’eventuale ordine dal Generale
Speciale ne comportasse, per ciò solo, l’insindacabilità.
Da ciò deriva che, anche sotto tale profilo, doverosamente esaminato, la
decisione impugnata risulta immune da vizi di sorta.
Da ultimo, va preciato – come del resto prospettato dallo stesso ricorrente – che
la piena autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa e contabile per
danno erariale rispetto al giudizio penale determina l’irrilevanza della decisione
favorevole al ricorrente emessa dalla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2013.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

momento del fatto, attualmente riprodotta nell’art. 1349 del d.Lgs. n. 66 del

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