Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8345 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8345 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 26/11/2013

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Pierannunzio Maurizio, nato a Teramo il 5.6.1961
avverso l’ordinanza n.1163/2012 del 13.12.2012 della Corte d’appello di Firenze
ha sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Mario Fraticelli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Firenze ha dichiarato, con ordinanza, l’inammissibilità
dell’appello proposto nell’interesse di Pierannunzio Maurizio avverso la sentenza
del Tribunale della stessa città, sezione distaccata di Ponteassieve ,n.943 del 2.3
.2012 ,che lo aveva condannato per il reato di insolvenza fraudolenta , alla pena di

due mesi di reclusione, valutando i motivi proposti dall ‘appellante in punto di
pena aspecifici e citando giurisprudenza di questa Corte a conforto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Pierannunzio deducendo
l’erronea applicazione dell’art.581 cod.proc.pen.e affermando che l’appello, per il
quale nessuna norma prevede formule sacramentali è specifico se contiene ,in
misura consona, i motivi di doglianza e lamentando che ,nel caso in esame, non
può dirsi aspecifico il motivo che contempla la legittima richiesta di conversione
della pena detentiva in pecuniaria, tanto più che la sinteticità dell’esposizione non
può essere di ostacolo all’ammissibilità dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRMO

2.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.1 Premesso che il necessario requisito della specificità dei motivi pone a carico
della parte l’onere di individuare in modo compiuto l’argomento che intende
sottoporre alla rivisitazione del giudice dell’appello, non può dubitarsi che ,nel caso
in esame, l’atto d’appello,dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, ben
individua il tema dell’impugnazione , nella pena irrogata, che viene censurata sia
per non essere stata computata nel minimo edittale sia per non essere stata
applicata nella forma più mite e favorevole della pena pecuniaria, prevista in
alternativa all’arresto, quest’ultimo scelto, immotivatamente ,dal giudice di prime
cure.
2.2 Non sembre,pertanto, ta attagliarsi al caso in esame la decisione di questa
Corte, richiamata nel provvedimento impugnato a sostegno dello stesso, che
individua specificamente il caso dell’atto di impugnazione che si limiti ad una
generica indicazione dell’articolo di legge che si pretende violato senza esplicitare
chiaramente la censura mossa, e che non illustri le ragioni dell’asserita erronea
valutazione delle prove, arrestandosi alla prospettazione di astratte plurime

1
2

spiegazioni dei comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall’accertamento penale
(rv 250246), posto che, molto più concretamente, nel caso in esame ci si lamenta
della pena in concreto irrogata.
2.3 In altri termini l’appellante ha chiesto la rivisitazione della pena, nella misura
più favorevole all’imputato, sollecitando una nuova valutazione della adeguatezza
della pena e tali motivi ,sia pure nella loro estrema sinteticità, rappresentano una
apprezzabile esigenza difensiva, sicuramente specifica tanto più che questa Corte

intesa alla luce del principio del ‘favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di
appello, l’esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e
valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle
peculiarità di quest’ultimo.( n.48469 del 2011 rv 251934).
3.Per i motivi che precedono, l’impugnato provvedimento deve pertanto essere
annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Firenze
perché proceda al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’appello di Firenze per il giudizio di appello.
Così seciso in Roma, il 26 novembre 2013.

ha già deciso che la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere

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