Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8344 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8344 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Marseglia Giuseppe ,parte offesa nel procedimento
Contro Margiapane Marcello, nato a * il *
avverso il decreto di archiviazione del Tribunale di Firenze, del 13.12.12 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO ed IN DIRITTO
Il difensore di Marseglia Giuseppe, persona offesa nel procedimento a carico di
Mangiapane Marcello in ordine al delitto di appropriazione indebita, propone
ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Taranto che ha ritenuto non inquadrabile

Data Udienza: 26/11/2013

i fatti di cui in denuncia né nella fattispecie legale dell’ appropriazione indebita
né in quella della truffa , mancando di entrambe le fattispecie gli elementi
essenziali.
Avverso la decisione presentava ricorso il difensore della parte lesa, deducendo
violazione degli artt. 409 comma 6 cod.proc.pen.e 127 comma 5 cod.proc.pen.,
per inosservanza delle norma e carenza di motivazione in ordine alla
inammissibilità dell’opposizione .
La giurisprudenza di legittimità ha da sempre affermato che il Gip può decidere
de plano sulla inammissibilità della opposizione alla richiesta di archiviazione
non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive ma
anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, pur senza estendere il
giudicato ad una vera e propria valutazione di merito (Sez. 5, 8 febbraio 2007 n.
11524, rv. 236520; Sez. 5, 17 gennaio 2005n. 5661, rv. 231298).
Nel caso di specie il GIP si è espresso per l’irrilevanza delle indagini suppletive in
ragione della insussistenza, già allo stato degli atti, degli elementi essenziali dei
due reati in astratto ipotizzabili e non già ,sotto il profilo prognostico, dell’ esito
delle indagini supplettive, ma per il difetto di incidenza concreta sul tema della
decisione che elimina,in radice ,ogni possibilità di illecito penale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna al
pagamento della spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
51444.43,14,
Così deciso in Roma, il zp ~gaio 2013.

Questa Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

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