Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8338 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8338 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NITTI Vito n. Bari il 30 maggio 1960
avverso l’ordinanza emessa il 9 aprile 2013 dal Tribunale di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. Roberto Aniello, che
ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’ammontare del sequestro e il
rigetto nel resto;
sentito il difensore, avv. Niccolò Dello Russo del foro di Bari, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 12/11/2013

Z

Ritenuto in fatto
1. In data 8 marzo 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Bari rigettava la richiesta del pubblico ministero di sequestro preventivo di somme di
denaro nei confronti di Nitti Vito fino all’importo di euro 19.797.995,00 per i reati di
truffa aggravata e falso ideologico CB (capo 2.3.2) contestati in relazione alla sua
qualità di direttore

della Ripartizione Edilizia pubblica e responsabile unico del

DEC s.p.a. del gruppo imprenditoriale Degennaro, del parcheggio di piazza Cesare
Battisti, e fino all’importo di 104.685.281,17 euro per i reati di truffa aggravata e
truffa ex art.640 bis c.p. SP (capo 2.4.2 SP).
Il giudice per le indagini preliminari riteneva di dover accogliere la richiesta di
sequestro preventivo nei confronti dei soli indagati per i quali erano stati ravvisati
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati per i quali poteva essere disposto il
sequestro per equivalente. Nei confronti del Nitti la gravità indiziaria era stata ritenuta
solo in relazione ai reati contestati ai capi 2.3.5., 2.7.1., 2.7.2. 2.8.1. per i quali era
stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con
contestuale sequestro per equivalente per la somma di euro 42.233,40 corrispondente
ai vantaggi conseguiti per le corruzioni ascrittegli ai capi 2.7.1 e 2.8.1., mentre la
richiesta di applicazione della misura cautelare reale in ordine agli altri reati veniva
rigettata.
2.

Con ordinanza in data 9 aprile 2013 il Tribunale di Bari, in parziale

accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso il suddetto provvedimento di
rigetto, disponeva il sequestro preventivo per equivalente esclusivamente fino
all’importo di euro 19.797.995,00 per i reati di truffa aggravata (capo 2.3.2 CB) nei
confronti del Nitti in solido con i coindagati. Per la condotta contestata al Nitti al capo
2.4.2. (truffa in danno del Comune di Bari per la realizzazione del Centro Direzionale
San Paolo) il Tribunale escludeva la sussistenza del

fumus commissi delicti nei

confronti del Nitti.
Il Tribunale rilevava che, a seguito di appello del pubblico ministero, il Tribunale
di Bari con ordinanza emessa in pari data aveva riconosciuto la gravità indiziaria nei
confronti dei coindagati per il reato contestato al capo 2.3.2., con ampia motivazione
riportata pressoché integralmente nell’ordinanza sull’appello cautelare reale.

procedimento (RUP) dei lavori di realizzazione per conto del Comune di Bari, tramite la

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3. Avverso la predetta ordinanza il Nitti ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione.
3.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza assoluta di motivazione e la
violazione del principio di correlazione tra contestato e giudicato per non essere state
prese in considerazione le argomentazioni difensive e per essere stato disposto il
sequestro a carico dell’ing. Nitti sulla base di indicazioni di carattere generale (sarebbe

nemmeno menzionato nella conversazione tra i coindagati Contessa e Pansini, ritenuta
significativa in ordine alla prassi collaudata di chiedere aumenti dei costi con varianti
in corso d’opera e nel file extracontabile, denominato Giulio Cesare, al 24 gennaio
2007 prova nel quale sarebbe contenuta una doppia e parallela contabilità dei lavori;
non si era tenuto conto dei rilievi difensivi sul fatto che Nitti non aveva partecipato alla
fase di scelta del concessionario e non poteva prevedere i maggiori costi determinati
dalla sopravvenuta normativa antisismica; le condotte dei coindagati nei cui confronti
era stata ritenuta la gravità indiziaria ai fini dell’emissione di misure cautelari personali
non riguardavano il Nitti, il quale aveva cessato di svolgere le funzioni di RUP il 23
settembre 2008 (mentre la perizia di variante era del 10 novembre 2008).
3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.322 ter c.p. e la
violazione del principio di correlazione tra contestato e giudicato con riferimento alla
determinazione del quantum della somma da sequestrare in quanto l’oggetto della
truffa consisterebbe nell’asserito illecito aumento del costo dell’opera per circa
2.500.000,00 euro, mentre il provvedimento di sequestro ha quantificato l’illecito
vantaggio nella somma di circa 20.000.000,00 corrispondente a tutte le somme
derivanti dagli introiti connessi con la gestione del parcheggio, peraltro non ancora
effettivamente incassate; tale determinazione del profitto contrasterebbe con il
principio enunciato sul punto dalle sezioni Unite nella sentenza Fisia Italimpianti in cui
si afferma che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico di diretta e
immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo
venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere
considerato tale anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione
dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone.
Considerato in diritto
4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

stato il principale riferimento del gruppo Degennaro); il Nitti, peraltro, non era stato

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Nell’ordinanza impugnata il ruolo svolto dal Nitti quale concorrente nel reato di
truffa aggravata (e falso) di cui al capo 2.3.2., in relazione al quale è stato disposto il
sequestro per equivalente, non risulta essere stato delineato con la chiarezza
necessaria per ritenere sussistente il coinvolgimento del Nitti nel reato in questione,
sia pure al limitato fine della sussistenza del fumus commissi delicti.
Il giudice di merito -secondo quanto emerge dalla motivazione dell’ordinanza

Ripartizione Edilizia pubblica del Comune di Bari e responsabile unico del
procedimento (RUP) dei lavori di realizzazione, tramite la DEC s.p.a. del gruppo
imprenditoriale Degennaro, del parcheggio nella piazza Cesare Battisti di Bari
unicamente sulla base di una serie di conversazioni intercettate tra le quali solo in
una il Nitti risultava direttamente coinvolto (con Corona Michele, direttore tecnico),
senza tuttavia che emergesse a suo carico alcun elemento significativo a
dimostrazione del tipo di condotta realizzata a titolo di concorso nel reato di truffa
aggravata relativa alla realizzazione del parcheggio di piazza Cesare Battisti, né
fossero individuati specifici episodi di corruzione in relazione alla suddetta opera
(v.f.18 in cui si fa riferimento al fumus commissi delicti nei confronti dell’indagato per i
reati di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico

“e corruzione aggravata”

legittimanti l’adozione del sequestro per equivalente), al di là dei rapporti confidenziali
emergenti dalla conversazione intercettata il 12 ottobre 2006 tra il Viti e Degennaro
Gerardo (ff.8 ss. ordinanza impugnata). Non risulta peraltro che il Tribunale, nel
riportare a ff.16-18 il contenuto dell’ordinanza con la quale lo stesso Tribunale aveva
ravvisato la gravità indiziaria nei confronti dei coindagati, abbia tenuto conto, quanto
all’aumento dell’importo di euro 12.582.910,40 previsto dal progetto preliminare e
dal progetto definitivo a quello di euro 15.292.004,22 previsto dal progetto
esecutivo”validato” dal RUP Nitti, che con l’approvazione del progetto esecutivo si era
preso atto sostanzialmente della normativa antisismica sopravvenuta, come rilevato
dal giudice per le indagini preliminari (f.189 ordinanza 8 marzo 2012) e non smentito
dal pubblico ministero nell’appello. Né risulta essere stata presa in considerazione
nell’ordinanza impugnata, quanto all’induzione in errore dell’amministrazione
comunale sul carattere sopravvenuto e imprevedibile delle circostanze indicate nella
perizia suppletiva di variante dell’importo complessivo di euro 2.851.504,06 (punto B2
del capo 2.3.2.), la circostanza che responsabile unico del procedimento dal 19
settembre 2008 era divenuto l’ing. Domenico Tondo (v.f.11 ordinanza impugnata) con
la conseguente necessità di individuare, sia pure nei limiti del fumus commissi delicti,

impugnata- ha desunto la sussistenza del fumus nei confronti del Nitti, direttore della

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il contributo che il Nitti potesse aver concretamente dato nel periodo fino al 19
settembre 2008 alla realizzazione dell’ipotizzato reato di truffa aggravata per il quale
era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente.

4.2. La ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame
del secondo motivo, incentrato sul quantum del disposto sequestro per equivalente.

Tribunale di Bari che dovrà procedere ad un nuovo esame sul punto della sussistenza
del fumus commissi delicti nei confronti del Nitti in ordine alle condotte descritte nel
capo 2.3.2..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari.

5. Si impone quindi l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al

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