Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8337 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8337 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LACALAMITA TOMMASO N. IL 20/12/1980
avverso la sentenza n. 467/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
25/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

La Calamita Tommaso ricorre avverso la sentenza, in data 25
febbraio 2013, del Tribunale di Foggia, con la quale, gli è stata
applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen.,
per il reato di cui all’art. 628, comma l e 3 e di cui agli art. 81, cpv.
, 2,4,7 1. 895/67 e 23, c. 3 e 4 l. 110/75 c.p., e, chiedendone
l’annullamento, deduce l’omessa applicazione dell’art. 129 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO

specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591
c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte ha
stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo essere oggetto
di controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”.
(Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071);è palesemente
infondato il vizio di correlazione tra accusa e sentenza emergendo dal
capo di imputazione l’indicazione delle date in cui sono stati commessi i
singoli reati di rapina ai danni dello stesso distributore.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta
verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art.
129 c.p.p.;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1500;
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 12 novembre 2013

Osserva la corte che il ricorso e, da un lato, privo della

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