Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8335 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8335 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGISTRO FILIPPO N. IL 31/08/1946 parte offesa nel procedimento
c/
RUBINI MARIO N. IL 29/10/1949
avverso il decreto n. 5544/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
05/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.m”

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Filippo Magistra ricorre avverso il decreto di archiviazione, in data 5 aprile 2012, del GIP
del tribunale di Torino, nel proc. pen. n. 1822/12 R.N..R.
A sostegno dell’impugnazione ha dedotto:
1) Violazione di legge – Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità

W

ricorrente lamenta la violazione dell’art. 409, c.6 in relazione all’art. 127 c.5 cod. proc. pen.

e dell’art. 408, comma 2 cod. proc. pen. per omessa fissazione dell’udienza camerale da parte
del G.I.P. e dell’art. 408 cod. proc. pen. , in quanto il p.m. ha informato il ricorrente

non degli altri reati denunciati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva la Corte che il ricorso presentato dalla persona offesa è stato presentato
direttamente dalla stessa, che ha sottoscritto il relativo atto. Tale circostanza rende
inammissibile il ricorso medesimo, in quanto l’atto d Impugnazione deve essere sottoscritto a
pena d’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Infatti la
giurisprudenza è costante nell’affermare che la disposizione di cui alla prima parte dell’art.
613, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale, in deroga alla regola generale della
necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla
<> di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile
esclusivamente nei confronti dell’imputato, e ciò in quanto alla persona offesa non compete
tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in
giudizio, ai sensi dell’art. 100, comma 1, cod. proc. pen., se non <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA