Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8335 del 12/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8335 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGISTRO FILIPPO N. IL 31/08/1946 parte offesa nel procedimento
c/
RUBINI MARIO N. IL 29/10/1949
avverso il decreto n. 5544/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
05/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.m”
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO
Filippo Magistra ricorre avverso il decreto di archiviazione, in data 5 aprile 2012, del GIP
del tribunale di Torino, nel proc. pen. n. 1822/12 R.N..R.
A sostegno dell’impugnazione ha dedotto:
1) Violazione di legge – Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità
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ricorrente lamenta la violazione dell’art. 409, c.6 in relazione all’art. 127 c.5 cod. proc. pen.
e dell’art. 408, comma 2 cod. proc. pen. per omessa fissazione dell’udienza camerale da parte
del G.I.P. e dell’art. 408 cod. proc. pen. , in quanto il p.m. ha informato il ricorrente
non degli altri reati denunciati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva la Corte che il ricorso presentato dalla persona offesa è stato presentato
direttamente dalla stessa, che ha sottoscritto il relativo atto. Tale circostanza rende
inammissibile il ricorso medesimo, in quanto l’atto d Impugnazione deve essere sottoscritto a
pena d’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Infatti la
giurisprudenza è costante nell’affermare che la disposizione di cui alla prima parte dell’art.
613, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale, in deroga alla regola generale della
necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla
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esclusivamente nei confronti dell’imputato, e ciò in quanto alla persona offesa non compete
tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in
giudizio, ai sensi dell’art. 100, comma 1, cod. proc. pen., se non <