Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8334 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8334 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALIPERTA GIOVANNI N. IL 21/11/1986
avverso la sentenza n. 6273/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/02/2014

- 1- Aliperta Giovanni ricorre avverso la sentenza della corte di appello di Napoli
datata 6/18.2.2013 che, in parziale riforma della sentenza, in abbreviato, del gup del
tribunale di Noia datata 20.3.2012, ferma restando l’ imputazione di rapina
pluriaggravata ex artt. 628 comma 1 e 3 n. 3 bis c.p., previa concessione delle
attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, riduceva la pena da anni
quattro e mesi otto di reclusione ed euro 2.600,00 ad anni quattro di reclusione ed
euro 1.000,00 di multa, reiterando,a sostegno del gravame, le stesse ragioni di
doglianza mosse in sede di appello.
Insussistenza dell’aggravante di aver commesso il fatto in abitazione per esservi
entrato su consenso della persona offesa, nonché delle aggravanti ex artt. 62 n. 4 e 6
c.p. Manifestamente infondati tutti e tre,a fronte della motivazione esposta nella
sentenza gravata: invero, da un lato, ai fini della circostanza aggravante di cui all’art.
628, terzo comma, n. 3 bis cod. pen. è sufficiente che la rapina sia commessa, come
nel caso di specie, in uno dei luoghi previsti dall’art. 624 bis cod. pen., non essendo
rilevante che la vittima abbia o meno prestato il consenso all’ingresso in essi, ai fini
della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale
tenuità rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti
pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa
complessivamente valutata, e nel caso la persona offesa è stata malmenata e
lesionata; infine, ai fini della concessione dell’attenuante del risarcimento del danno,
la riparazione deve essere integrale, e nel caso non lo è stata, sicché non possono
giovare all’imputato, in caso di riparazione parziale o inadeguata, la dichiarazione
liberatoria, comunque non avvenuta, della persona offesa o la considerazione degli
sforzi economici affrontati per effettuarla.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7.2.2014

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Giulio Romano, per il rigetto del
ricorso;

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