Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8333 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8333 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Singh Harpreet , nato in India il 15.11.1980

Data Udienza: 26/11/2013

Singh Amarjit nato in india il 30.04.1988
avverso la sentenza n.469/2013 della Corte d’appello di Brescia, la
sezione penale;del 18.2.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Paola Armellin, in sostituzione dell’avvocato

Annamaria Santini che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Brescia, in
parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, in
Singh Amarjit ad anni due e mesi due di reclusione ed Euro 450,00 di
multa, confermando nel resto, in relazione all’accusa di seguito indicata:
A) Del delitto p. e p. dall’art. 110, 628 co. 1 e 3 cp perché, in concorso fra
loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza, consistita nel
colpire ripetutamente al corpo ed ai capo Irfan Muhammad e Singh
Harpreet, rispettivamente titolare del ristorante 11 Fungo” e cameriere dello
stesso, si impossessavano dell’incasso della serata, consistente nella somma
di 3.500,00, prelevandola dal registratore di cassa.
B) Del delitto p. e p. dall’art. 61 n. 2, 81 co. 1, 582, 585 in relazione all’art.
576 cp, perché, con la condotta e al fine di commettere il delitto di cui al
capo A), cagionavano a Irfan Muhammad e Singh Harpreet lesioni personali,
consistite per il primo in una contrattura muscolare al trapezio con minima
ecchimosi della spalla dx, dolenzia alla mano dx e dolenzia alla mascella,
giudicate guaribili in gg. 8 s.c. e per il secondo in una ferita abrasa in
regione frontale, giudicata guaribile in gg. 8 s.c. e per il secondo in una
ferita abrasa in regione frontale, giudicata guaribile in gg. 6 s.c. In Manerba
del Garda il 30/07/2011.

1.1 Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati,
personalmente Singh Amarjit e per mezzo del suo difensore di fiducia
Singh Harpreet, chiedendo entrambi l’annullamento della sentenza e
deducendo :
Singh Harpreet
a)erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 628
cod.pen., in punto di affermazione della sussistenza del reato di rapina in
difetto di prova dell’elemento costitutivo dell’impossessamento della res,
ovvero la somma di € 3500,00 e pertanto il vizio motivazionale relativo al
mancata accertamento dell’esistenza della somma di denaro di 3.500 euro,
nelle casse del ristorante;

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data 15.6.2012„ riduceva la pena inflitta agli appellanti Singh Harpreet e

b) la carenza di motivazione e la contraddittorietà della stessa in punto di
affermata fuga degli imputati dal luogo del fatto: il teste a discarico Singh
Gurcharan ha escluso che qualcuno fosse fuggito dal ristorante ed il teste
Singh Jagjit ha affermato di essersi recato a prelevare i due imputati che
erano senza macchina, con la sua Chevrolet nera, la sera dei fatti, in ciò
smentendo il teste d’accusa Singh Harkamal Jit , che ha affermato di aver
visto fuggire i due imputati a bordo di una Toyota, poi rintracciata dal Mllo
c) l’ omessa valutazione delle testimonianze dei testi a discarico presenti
tutti al momento del fatto, che hanno tutti concordemente escluso
l’impossessamento della somma di denaro;
Singh Amarjit
d) Lamenta la violazione dell’art.606 co 1 lett.e) cod.proc.pen. per manifesta
illogicità e mancanza di motivazione : in particolare si duole della
valutazione fatta dalla Corte della prova dichiarativa delle parti lese,
rispettivamente il proprietario del ristorante, vittima della rapina, e del
cameriere, che patì le lesioni personali , che erroneamente vengono
ricondotte alla stessa etnia geografica degli aggressori ed intranee alla locale
comunità

indiana , peculiarità dalla quale la Corte evince che tale

appartenenza li avrebbe sicuramente trattenuti dal riferire accuse
calunniose per non creare inimicizie all’interno del gruppo.
e) Il ricorrente contesta la valutazione affermando che le due vittime ,in
realtà, sono pakistani e totalmente estranei al gruppo indiano; lamenta
inoltre che si siano state giustificate le ondivaghe affermazioni delle parti
offese con la cattiva conoscenza della lingua italiana anche se, nel
momento in cui deponevano, era presente ad assisterli un interprete.
f) Lamenta,inoltre, e che non si sia dato giusto rilievo alle dichiarazioni del
teste a discarico Kumar Raj, dalle cui dichiarazioni la Corte non ha tratto,
come invece avrebbe dovuto, la precisa indicazione che nel ristorante ove si
era verificata la rapina il proprietario ed il suo cameriere furono visti creare
artificiosamente danni, rompendo bottiglie di liquore, per simulare le
conseguenze di una rissa.
g)Aggiunge anche che il conto aritmetico di quanto pagato dai clienti
,indicati come presenti nel locale ristorante al momento della rissa e quello

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Della Rovere sotto casa dello sposo ;

del costo di una cena, secondo le informazioni ed il prezzario fornito dalla
stessa parte lesa mai raggiunge la cifre denunciata come compendio della
rapina e che la Corte non ha adeguatamente valutato tale contraddittoria
circostanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO

dichiarati inammissibili.
Entrambi i ricorsi,infatti, con motivi del tutto simili, non evidenziano vizi di
illogicità ,carenza o contraddittorietà della motivazione , ossia i soli vizi della
motivazione rilevanti per il giudizio di legittimità, ma censurano la
valutazione del compendio probatorio fatta dai giudici di merito solo perché
non hanno ritenuto di riconoscere maggiore pregnanza alle prove a difesa e
si limitano ad avallare una diversa ricostruzione dei fatti, che sottintende
una simulazione dei fatti da parte dei denuncianti.
2.1 Per quanto riguarda il ricorso di Singh Harpreet , che rivendica la
mancanza della prova dell’apprensione dei soldi e dell’ammontare degli
stessi , la mancata considerazione delle dichiarazioni dei testi Singh
Gurcharan e Singh Jagjit e comunque dei testi della difesa che hanno
escluso l’impossessamento dei soldi, la Corte ha motivato compiutamente
sulle analoghe censure prospettate in appello e le ha rigettate con una
motivazione logica e condivisibile. Ha,infatti, affermato che la spiegazione
fornita dalla parte lesa sull’ammontare del denaro detenuto in cassa è
plausibile ,perché diversamente da quanto afferma la difesa, il ristoratore
non ha affermato che nel suo ristorante si spendevano solo venti euro , ma
che si potevano spendere anche trenta euro , secondo quanto si beveva.
2.2 Sul punto, comune anche al ricorso do Simgh Armajit il controllo più
puntuale di questa Corte è ,poi, interdetto dal fatto che la difesa non ha
prodotto il verbale delle dichiarazioni del Muhammad, limitandosi a
produrre ,in modo settoriale, parti dei verbali dei testi a discarico sicchè il
ricorso non risponde al principio di autosufficienza cui deve ispirarsi .Lo
stesso dicasi del ricorso di Singh Amarjit che ha riportato, senza produrre il
verbale, le dichiarazioni di Muhammad riproducendo un calcolo presuntivo
e del tutto generico dell’ammontare in cassa.
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2)Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere

2.3 Per quanto riguarda le censure sul modesto rilievo dato alle
dichiarazioni dei testi della difesa la Corte ha giustificato tale libera
valutazione , spiegando che essa è conseguente alla inattendibilità della
deposizione di Kumar, assolutamente generica sui particolari di tempo e di
luogo relativi alle vicende narrate; per quanto riguarda le circostanze
relative al mezzo con il quale si sono allontanati ,dopo l’alterco , i due
imputati che non hanno un rilievo significativo nella ricostruzione dei fatti
l’evidenza (cioè la colluttazione tra gli imputati e le parti lese)affermando
del tutto apoditticamente e senza altra spiegazione che gli imputati non
presero i soldi.
2.4 La Corte ha anche valutato , in modo assolutamente condivisibile, che
Muhammad ed il cameriere Singh non sono animati da intento
calunniatorio e che, dopo il fatto, il ristoratore dovette subire l’approccio
non rassicurante di “una trentina di connazionali che lo avevano invitato a

ritirare la denuncia…”, comportamento sicuramente allarmante e
sicuramente deterrente di condotte non ispirate al più veridico rigore .
2.5 Va comunque ricordato il principio ermeneutico cardine relativo alla
verifica della motivazione da parte della Corte di legittimità : fin dalla
pronuncia Dessimone delle sezioni unite del 1997, è stato affermato e
sempre ripetuto che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla
Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, giacché
esula dai poteri della Corte medesima quello di una “rilettura” degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (così Sez. un., 30 aprile
1997 n. 6402, Dessimone, rv. 207944). Alla luce di questi principi la
sentenza della Corte d’appello di Brescia si apprezza per l’assoluta
mancanza di vizi evidenti e per la congruità delle argomentazioni mentre i

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e per le altre deposizioni che i testi della difesa si sono limitati a non negare

ricorsi , essendo manifestamente infondati, devono essere dichiarati
inammissibili.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una

186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ,ciascuno, al versamento della somma di euro
mille , alla Cassa delle ammende.
Così ec s e i Roma il 26 novembre 2013

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.

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