Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8332 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8332 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
La Croce Claudio nato a Casalmaggiore il 10.7.1974
Balestra Marcella nata a Lucca il 5 .05.1977
avverso la sentenza 2155 della Corte d’appello di Firenze, ha sezione
penale, del 29.6.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 26/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ,
confermava la sentenza del Tribunale di Lucca, in data 6.7.2009, che aveva
condannato La Croce Claudio alla pena di quattro anni e sei mesi di
reclusione per il riciclaggio di una autovettura Land Rover Discovery tg .ZA
294 PC , proveniente dal furto denunciato dalla ditta CAR SHOP s.r.l. e per
la falsificazione dei documenti e della targa di detto veicolo , che venivano

targa ZA 696 SW, di Balestra Marcella , immatricolata il 23.4.1993, fatti
avvenuti in epoca antecedente il 12.3.2007.
In

parziale riforma della stessa sentenza ,in ordine agli stessi reati,

escludeva la recidiva per Balestra Marcella e ne rideterminava la pena in
anni tre di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
1.1 In particolare ,la Corte territoriale respingeva le censure in punto di
adeguatezza della prova della responsabilità degli imputati e di sussistenza
dell’attenuante di cui all’art.648 ter cod.pen. , e confermava le statuizioni
del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità degli
imputati in ordine al reato a loro ascritto.
1.2 Avverso tale sentenza propongono ricorso personalmente gli imputati,
chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo l’assenza di
prova certa del loro concorso nell’alterazione degli elementi identificativi
della vettura ; deducono anche che la Corte ha erroneamente ritenuto non
configurabile la circostanza attenuante prevista dall’art.648 ter cod.pen.
mentre nell’appello si invocava l’attenuante di cui all’art. 648 bis, comma 3
cod.pen. .

sostituiti con altri appartenenti all’ autovettura Land Rover Discovery, con

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 primo motivo di ricorso è infondato perché investe la valutazione che la
Corte ha fatto del materiale probatorio raccolto e , lungi dall’evidenziare
aspetti di illogicità o contraddizione nell’assetto argomentativo della
decisione, quali vizi tipici scrutinabili in sede di legittimità, ne censura il
merito,con affermazioni apodittiche e generiche .
2.1 E’ invece fondata la censura relativa all’attenuante dell’art.648 bis
2

A

cod.pen. La Corte d’appello ha ,infatti, escluso l’ attenuante di cui
all’art.648 ter cod.pen., reato che peraltro non si configurava nei fatti di
causa.
2.2 Con l’appello ( pag.6-7) gli imputati avevano ,invece ,chiesto
l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art.648 bis comma 3 cod.pen.,
reato effettivamente in contestazione, secondo il quale la pena è diminuita
se il denaro ,i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è
2.2 Sul punto la Corte d’appello non si è pronunciata e ,pertanto, la
motivazione è carente. Solo ser questo motivo la sentenza impugnata deve
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essere annullata con rinvio 4’la Corte d’appello di Firenze per un nuovo
giudizio sul punto.
2.3 H ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla su sistenza
dell’attenuante di cui all’art.648 bis comma 3 cod.pen. con riAo la Corte
d’appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto.
sore

Il Presidente

stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

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