Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8331 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8331 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Bono Massimo nato a Nuoro il 21 agosto 1972

Data Udienza: 26/11/2013

Gordobino Irina Vasilica nata a Iasi il 30 marzo 1981
avverso la sentenza n.3465 della Corte d’appello di Firenze, ha sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per gli imputati, l’avv. Giovanni Merli, che ha concluso per
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m

l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Firenze , in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Montepulciano , in data
contestata, rideterminava in anni due di reclusione ed euro 600,00 di
multa la pena inflitta ai due imputati per il reato di seguito indicato:
reato di cui agli artt.110,648 cod.pen. perché, in concorso tra loro, ai fine
del profitto, acquistavano o comunque ricevevano, consapevoli della
provenienza delittuosa, due anelli, due collane, un paio di orecchini ed un
braccialetto, tutti oggetti in oro provenienti dal delitto di furto commesso in
danno di Forte Claudia. In luogo imprecisato , in epoca compresa tra il 7 ed
il 30/12/2010.
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per entrambi gli
imputati.
1.2 La Corte territoriale respingeva le censure circa la sussistenza degli
elementi oggettivo e soggettivo del reato di ricettazione, mosse con l’atto di
appello , nel quale si sosteneva che i monili non erano stati riconosciuti in
modo certo dalla derubata mentre l’imputata li possedeva da più di un
anno rispetto alla data del furto e comunque che se anche Bono aveva
confessato di aver partecipato alla rapina dalla quale proveniva la maggior
parte dei preziosi, egli si era dichiarato sicuramente estraneo al furto
commesso in danno della Forte, sicchè non vi era prova ch’egli e la moglie
avessero consapevolezza della provenienza furtiva di quei monili.
La Corte, dando rilievo all’assoluta attendibilità delle dichiarazioni della
parte lesa ed alle peculiari modalità di rinvenimento della

27.2.2011 , riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva

refurtiva,confermava le statuizioni del primo giudice in punto di
responsabilità, accogliendo solo la richiesta di rideterminazione del
trattamento sanzionatorio.
1.3 Avverso tale sentenza il difensore dei due imputati ha proposto due
distinti ricorsi ,aventi il medesimo contenuto,

con i quali chiede

l’annullamento della sentenza, deducendo a motivo l’errata interpretazione
ed applicazione delle norme penali con riferimento alla ritenuta sussistenza
del dolo, non essendo stata provata la consapevolezza da parte degli

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Il

imputati circa la provenienza delittuosa dei monili ,provento del furto in
danno della Forte.
Infatti la maggior parte dei monili trovati in possesso dei due imputati
provenivano dalla rapina in danno di Coppi, per la quale entrambi erano
indagati in qualità di compartecipi ed il Bono, anche confesso, in altro
procedimento, cosa che escludeva la configurabilità della ricettazione per gli
stessi monili. Non erano stati,invece, coscienti di ricevere anche quelli
Si duole anche che ai due imputati non siano state riconosciute
l’attenuante speciale della ricettazione in considerazione della limitata
efficienza antigiuridica del comportamento e quella del danno di speciale
tenuità , in considerazione della modestia del danno patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.
2.1 La censura mossa alla motivazione del provvedimento impugnato sulla
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione é solo tesa ad
accreditare una diversa ricostruzione dei fatti , attiene,pertanto, al merito
della decisione e come tale , non è ammessa nel giudizio di legittimità.
Peraltro ,la medesima censura è stata già valutata e respinta dal giudice di
appello con una motivazione che non denota nessuno dei vizi tipici
denunciabili nel giudizio di legittimità.
La Corte territoriale ha tratto il convincimento della consapevolezza della
provenienza delittuosa dei monili rubati a Forte Claudia dalle modalità di
nascondimento della refurtiva, -in tre diverse valigie portate da tre diversi

provenienti dal furto in danno della Forte, fatto del quale nulla sapevano.

soggetti e pur provenendo tutti da due distinti episodi criminosi,la rapina
in danno di Coppi Massimo ed il furto in danno di Forte Claudia , tutti
rinvenuti , contestualmente, nella disponibilità delle stesse persone .Tanto
secondo la Corte denotava la consapevolezza della provenienza delittuosa
dei beni e la necessità di renderne più improbabile l’individuazione.
2.2 Manifestamente infondata è la doglianza relativa

al mancato

riconoscimento dell’attenuante speciale della ricettazione: la Corte infatti ha
sostanzialmente accolto il motivo di appello in punto di determinazione

3

A

della pena , affermando che la pena ”

consistenza dei fatti”

appare eccessiva rispetto alla

e rideterminandola in misura sicuramente meno

afflittiva; inammissibile è infine il motivo relativo all’attenuante di cui
all’art.62 n.4 cod.pen. che non risulta essere stata richiesta nel giudizio di
merito e che,in ogni modo, è dedotta in modo assolutamente generico.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di
1.000,00,ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Così • -ciso in Roma il 26 novembre 2013

condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

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