Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8329 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8329 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRETTI ANGELO N. IL 01/10/1953
avverso la sentenza n. 3773/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO

U••

Data Udienza: 24/10/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17.1.2013, la Corte d’Appello di Bologna confermava
la decisione di primo grado che aveva condannato Pretti Angelo alla pena di
anni uno mesi sei di reclusione e € 500,00 di multa per il reato di ricettazione.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione
dell’art.606 lett.c) c.p.p., in relazione agli artt.8 e 9 c.p.p., in quanto la
ricezione degli oggetti (trattore, carta di circolazione e documenti attinenti la
proprietà) è avvenuta a Milano e quindi competente a giudicare era il
Tribunale di Milano, e non quello di Piacenza; 2) la violazione dell’art.606
lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed errata applicazione di norme della
legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione in punto responsabilità anche sotto il profilo dell’elemento
psicologico del reato e della qualificazione giuridica del fatto, configurando
la condotta al più gli estremi della contravvenzione di incauto acquisto.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’Appello, con motivazione logica e aderente al dettato delle
norme che si assumono invece violati, ha infatti ben illustrato le ragioni per
cui ha ritenuto l’eccezione di incompetenza infondata, rilevando che
nell’individuazione del “locus commissi delicti” non può attribuirsi valore

il

decisivo alle sole dichiarazioni dell’imputato che non siano sorrette da

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riscontri sicuri e che non abbiano superato un controllo di attendibilità, e che
nel caso di specie il criterio generale definito dall’art.8 c.p.p. non poteva
trovare applicazione automaticamente sulla base delle dichiarazioni del
Pretti alla Polizia Stradale, in quanto “tali informazioni risultavano prive di
elemelnti oggettivi certi circa la ricezione del veicolo a Milano, visti anche
l’assenza di recapiti di tale “Osvaldo” e gli accertamenti fatti sulla società
Euroservice s.r.l. risultata poi sconosciuta”. Né poteva applicarsi la regola

suppletiva di cui all’art.9 co.2 c.p.p. (luogo di residenza o domicilio
dell’imputato), vista la presenza di due imputati residenti in due diversi
circondari. E pertanto correttamente e in conformità alla giurisprudenza di
questa Corte è stato applicato l’ulteriore criterio residuale previsto dall’art.9,
il quale indica la competenza del giudice del luogo, ove ha sede l’ufficio del
pubblico ministero che ha iscritto la notizia di reato per primo (v.Cass.Sez.II,
sent.n.1312/1997).

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato nonché privo
della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c)
c.p.p. non solo per la sua genericità, come assoluta indeterminatezza di
quanto dedotto, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Cass.Sez.IVn.5191/2000
Rv.216473).
Premesso che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa
Corte (Sent.n. 12433/2009 Rv. 246324), l’elemento psicologico della
ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è
configurabile in presenza della rappresentazione, da parte dell’agente, della
concreta possibilità e non del mero sospetto della provenienza della cosa da
delitto e della relativa accettazione del rischio; che, ai fini della
configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo
può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale e’ sicuramente
rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un

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acquisto in mala fede (Cass. Sez.II, 27.2.97, Savic, 207313), e che – in tal caso la ricorrenza dell’elemento indicativo del dolo non viene affermata sulla base
della stigmatizzazione negativa della legittima scelta dell’imputato di tacere,
ma sulla base del fatto oggettivo che lo stesso non ha ritenuto di dare alcuna
spiegazione in ordine alle circostanze e alle modalità nelle quali e con le quali
ebbe ricevere la cosa provento di delitto (Cass.Sez.II, n.35176/07; Sez.11,

giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, in riferimento a tutti i motivi d’appello, avendo la Corte
evidenziato le ragioni per le quali il reato non poteva essere derubricato
nell’ipotesi di cui all’art.712 c.p., sussistendo invece l’elemento soggettivo del
reato di ricettazione sia per la non attendibilità delle dichiarazioni
dell’imputato che per i segni di effrazione sul veicolo che avrebbero dovuto
ingenerare nell’imputato non già il mero sospetto, bensì la seria e concreta
eventualità della illecita provenienza della res, la non conoscenza del
venditore, le modalità d’acquisto, l’assenza di ricevute dei pagamenti
effettuati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
liberato, il 24.10.2013, DEPOSITATO IN CANCELLERIA

n.15757/03; Sez.II, n. 1176/03), rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal

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