Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8327 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8327 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CESARANO ANTONINO N. IL 17/12/1985
avverso la sentenza n. 125/2013 TRIB.SEZ.DIST. di SORRENTO, del
01/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 46294/2013

Con ricorso personale l’imputato Antonino Cesarano impugna per cassazione la
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata sezione di Sorrento, con cui -su sua
richiesta assentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati sotto il
vincolo della continuazione e tenuto conto della contestata recidiva qualificata, la pena
di un anno di reclusione per i reati di resistenza, lesioni volontarie plurime a pubblico
ufficiale e oltraggio (schiaffi, pugni e altri gesti fisici e verbali di minaccia per opporsi
ad un carabiniere che, qualificatosi, si adoperava per farlo desistere dal suo contegno
molesto in un pubblico esercizio).
Con il ricorso si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. L’atto impugnatorio, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o gli
elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza dei dati
probatori escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare
una diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena
proveniente dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di
colpevolezza.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

Motivi della decisione

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