Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8325 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8325 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
CAMPANELLA ANTONIO N. IL 01/06/1962
avverso il provvedimento n. 1143/2013 TRIBUNALE di CHIETI, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 19/12/2013

t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letta la richiesta di rimessione nonché la successiva memoria qui pervenuta il 20.11.2013 presentate da CAMPANELLA Antonio, del quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ha chiesto il rinvio a giudizio per rispondere del
reato di calunnia commesso il 23.7.2010 in danno di Di Potenza Cosimo;
Rilevato che dalla prolissa esposizione che sostiene la richiesta non è enu-

re lo svolgimento del processo e da pregiudicare la libera determinazione delle persone
che vi partecipano o da suscitare motivi di legittimo sospetto, ma emerge soltanto la
convinzione, personale e soggettiva del richiedente, che pubblico ministero e giudici
possano non essere imparziali, opinione che, non essendo giustificata da elementi concreti e oggettivi, è irrilevante agli effetti della dimostrazione di una turbativa che possa
dare luogo al trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario;
Ritenuto, in particolare, che le asserzioni e allegazioni concernenti l’infondatezza dell’accusa di calunnia non rilevano in questo procedimento, ma vanno esaminate nella sede propria del giudizio; che l’incompetenza per territorio, la violazione
della regola fissata dall’art. 34, comma 2 bis, cod.proc.pen. e l’omessa notificazione
della richiesta di cui all’art. 406 cod.proc. pen. sono questioni che devono essere trattate nella sede naturale del giudizio in corso, appartenendo esse alla normale dialettica
processuale; che l’assegnazione allo stesso magistrato del pubblico ministero di tutti i
procedimenti riguardanti il richiedente rientra nella discrezionale organizzazione del lavoro di quell’Ufficio; che le vicende relative al ritrovamento di armi da guerra avvenuto
in Francavilla al Mare nell’agosto 2009 e alla rapina commessa ai danni della Banca Toscana di Francavilla al Mare sono palesemente estranee al tema proposto dalla richiesta de qua;
Ritenuto, pertanto, che la richiesta di rimessione è inammissibile per manifesta infondatezza; che ne consegue la condanna del richiedente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.

cleabile alcun fatto concreto dimostrativo di una grave situazione locale, tale da turba-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA