Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8324 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8324 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIRIDANI CHIRIF N. IL 26/06/1976
avverso la sentenza n. 3531/2013 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R.G. 24681 / 2013

L’imputato cittadino algerino Chirif Siridani ricorre, per mezzo del difensore,
contro la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Bologna, con la quale -su sua richiesta, cui
ha consentito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., riconosciutagli l’attenuante di
cui all’art. 73 co. 5 L.S. ed esclusa la rilevanza della contestata recidiva, la pena di due
anni e quattro mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di illecita cessione
continuata di sostanza stupefacente ad un tossicodipendente minorenne.
Con il ricorso si lamenta difetto di motivazione per omessa indicazione della
quantità di pena riferibile a ciascuno degli episodi criminosi avvinti da continuazione
ascritti al prevenuto e per omessa valutazione della reale congruità dell’applicata pena.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza delle
addotte censure, non individuandosi specifiche ragioni per cui il decidente giudice di
merito, dopo averne valutato in sentenza la congruità, non avrebbe dovuto applicare
all’imputato la pena da lui stesso determinata in accordo con il p.m. nei medesimi
termini indicati nella sua originaria richiesta scritta (condivisa dal p.m. ed espressamente
richiamata in sentenza). Quanto al calcolo della sanzione ex art. 81 cpv. c.p., la peculiarità
del provvedimento definitorio della regiudicanda ex art. 444 c.p.p. non richiede (né può
essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione dall’imputato) che la sentenza
rechi la parcellare indicazione dei singoli incrementi sanzionatori, purché la pena finale
applicata, come deve constatarsi nel caso di specie, non risulti illegale o elusiva dei
parametri della sanzione riferibile alla contestata fattispecie criminosa (ex multis: Cass.
Sez. 3, 3.5.2011 n. 23084, P.G. in proc. Cicerone, rv. 250966; Cass. Sez. 6, 31.1.2013 n. 7401,
P.G. in proc. Gjataj, rv. 254879).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

Motivi della decisione

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