Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8320 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8320 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNEO OTTAVIO N. IL 28/04/1972
avverso la sentenza n. 7850/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADOLFO DI VIRGINIO;

Data Udienza: 19/12/2013

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluto difetto di specificità dei
motivi addotti a sostegno. Il ricorrente, invero, pur dolendosi dell’insufficienza delle
argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per
le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che
presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il giudice avrebbe
dovuto nondimeno disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’evidenza dell’insussistenza del fatto, della sua mancata commissione da parte dell’imputato,
della presenza di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere
della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Altrettanto generiche le doglianze
sulla pena e sulle attenuanti, comunque non deducibili nella presente sede stante la natura della
sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500, determinata in considerazione della natura del
provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.

p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 19 dicembre 2013
Pre idente estensore

Ricorre Iarmeo Ottavio avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata
applicata la pena concordata con la pubblica accusa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di cui
all’art. 385 c.p. Deduce vizio di motivazione ed inosservanza dell’art. 129 c.p.p., secondo lui
applicabile al caso. Si duole inoltre dell’entità della pena e della mancata concessione delle
attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p.

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