Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8312 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8312 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEL BAHRI MONDHER N. IL 03/09/1985
avverso la sentenza n. 609/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del
13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 19/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BEL BAHRI Mondher ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno e
mesi quattro di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di Un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millednquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.
cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.