Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8311 del 23/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8311 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOMMA UMBERTO N. IL 06/04/1991
avverso la sentenza n. 5187/2012,GIP TRIBUNALE di NOLA, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 23/01/2013

R. G. 37831/2012

L’imputato Umberto Somma propone di persona ricorso per cassazione contro la
sentenza del g.u.p. del Tribunale di Noia, con la quale -su sua richiesta, concordata con
il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S.
stimata prevalente sull’aggravante della cessione a soggetti minorenni e sulla recidiva,
la pena di due anni di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per due reati (unificati dalla
continuazione) di illecita vendita di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana
ad una pluralità di giovani tossicodipendenti.
Con il ricorso si deducono violazione dell’art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione
in punto di verifica della eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore del ricorrente.
L’impugnazione è inammissibile per assoluto difetto di specificità delle
prospettate censure, dal momento che il ricorso non indica in alcun modo le ragioni per
le quali, in presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso
imputato, tale da presupporre rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il
procedente giudice di merito avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad
una decisione di proscioglimento, delle cui condizioni la sentenza impugnata attesta
l’insussistenza, espressamente menzionando i convergenti elementi di prova acquisiti a
sostegno dell’ipotesi accusatoria (dichiarazioni degli acquirenti delle sostanze droganti
vendute dall’imputato).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 23 gennaio 2013

Motivi della decisione

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