Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8311 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8311 Anno 2016
Presidente: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ADAM FLORIN N. IL 23/12/1975
avverso la sentenza n. 3521/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
97/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
• tr.e.,
che ha concluso per

Udito,

i la parte civile, 1’M/v

dn i difensor Avv.

Data Udienza: 21/01/2016

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 27/05/2014 la Corte d’appello di Roma ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva condannato alla–pg ,lag-491-i—g-i-efet+z-fa Ahnned
Senol e Adam Florin alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato
di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 4, cod. pen.
2. Il Florin ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, deducendo che, sebbene
tradotto dalla Polizia Penitenziaria per l’udienza del 27/05/2014 presso le celle

letto il dispositivo, con la conseguenza che gli era stato impedito di partecipare al
processo.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, dal momento che, come risulta dal verbale dell’udienza
del 27/05/2014, la Corte territoriale ha proceduto alla celebrazione del processo
a carico del ricorrente, detenuto, senza verificare la presenza di una sua rinuncia
a comparire e senza appurare le ragioni della sua mancata presenza.
D’altra parte, il tardivo accompagnamento in aula ad opera della scorta o la
tardiva comunicazione dell’avvenuta traduzione dell’imputato da parte della
cancelleria non possono risolversi in un pregiudizio per il ricorrente, che aveva
diritto a partecipare all’udienza che lo riguardava.
2. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Roma per il giudizio di appello.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Roma per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma il 21/01/2016
Il Componente estensore

Il

del Tribunale, era stato accompagnato in aula dalla scorta, allorché era stato

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