Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 831 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 831 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZACCARIA FRANCESCA N. IL 14/06/1965
avverso la sentenza n. 5/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MAZARA DEL
VALLO, del 25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza il Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata
di Mazara del Vallo ha condannato Zaccaria Antonia per il delitto di lesioni
personali in danno di Copeschi Francesca;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

circa la mancata applicazione dell’intervenuta prescrizione da parte del Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato il motivo relativo alla pretesa prescrizione dell’ascritto reato all’epoca
della pronuncia dell’impugnata sentenza;
– invero, il reato, commesso il 15 luglio 2005, avrebbe avuto quale
termine ordinario di prescrizione, ai sensi dell’articolo 157 cod.pen. quello di anni
sette e mesi sei con termine, quindi, al 15 gennaio 2013 mentre la sentenza
impugnata è stata emessa il 25 giugno 2012 per cui il Tribunale non avrebbe
potuto in alcun caso dichiarare una prescrizione non ancora maturata;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, I’ll novembre 2013.

l’imputata, a mezzo del proprio procuratore, denunciando una violazione di legge

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