Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8308 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8308 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENINCASA FERDINANDO N. IL 17/10/1964
avverso la sentenza n. 1156/2013 TRIBUNALE di SALERNO, del
26/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 19/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BENINCASA Ferdinando ricorre contro la sentenza di patteggia-

mento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni
uno e mesi sei di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, lamentando l’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applica-

zione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo dalle stesse voluto, non possono prospettare con il ricorso per cassazione censure incompatibili con la richiesta di patteggiame -nto, come
quelle concernenti la prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del
fatto o come quelle relative all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità
e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., « 27.10.1999, Fraccari, rv
214637; Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
Inoltre la parte è priva di un concreto interesse a dedurre su tali punti la
mancanza o insufficienza della motivazione, dal momento che la decisione del giudice
coincide esattamente con la volontà cristallizzata nel patto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricocrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.

pen. e l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

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