Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8305 del 23/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8305 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGIOCAVALLO ANGELO N. IL 29/01/1976
avverso la sentenza n. 390/2012 GIP TRIBUNALE di VASTO, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 23/01/2013

R. G. 37815 / 2012

L’imputato Angelo Mangiocavallo ricorre per cassazione, mediante il difensore,
contro la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Vasto, con la quale -su sua richiesta,
concordata con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concesse generiche
circostanze attenuanti ed esclusa la rilevanza della contestata recidiva, la pena di
quattro anni di reclusione ed euro 18.00,00 di multa per molteplici episodi, unificati
dalla continuazione, di detenzione e acquisto per la vendita e di vendita di sostanza
stupefacente del tipo eroina.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e carenza di motivazione con
riguardo alla inadeguata valutazione della effettiva responsabilità penale del prevenuto
e con riguardo alla mancata applicazione, in subordine, dell’attenuante di cui all’art. 73
co. 5 LS, di cui sussisterebbero i presupposti alla stregua di una globale valutazione
della condotta antigiuridica del prevenuto.
Le doglianze sono indeducibili e manifestamente infondate, poiché attengono ai
profili della responsabilità penale ed al trattamento sanzionatorio rispettivamente
riconosciuta e concordato dallo stesso ricorrente e non rivisitabili in sede di legittimità
(salvo che in caso di pena contra ius). Né, d’altro canto, con il ricorso si precisano le
evenienze per cui, in presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo
stesso imputato, tale da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e
sulla qualificazione dei fatti, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la
richiesta (respingendola) anche in ragione di una supposta levità (ex art. 73 co. 5 LS) dei
fatti criminosi ascritti al Mangiocavallo, intrinsecamente esclusa dall’assorbente dato
della pluralità e continuità degli illeciti contegni dallo stesso posti in essere.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si considera equa,
di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 23 gennaio 2013

Fatto e diritto

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