Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8304 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8304 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRANCISCONI DAVIDE N. IL 16/01/1979
avverso la sentenza n. 7513/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 19/12/2013
t
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
FRANCISCONI Davide ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e lamenta che la pena inflitta sarebbe eccessiva.
§2.
Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto la de-
to del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretta
– come nel caso di specie – da congrua motivazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.
cisione relativa al trattamento sanzionatorio, che è rimessa all’esclusivo apprezzamen-