Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8303 del 22/12/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8303 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALTAR IOAN ADRIAN N. IL 16/12/1976
avverso la sentenza n. 3268/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/07/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i \
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Udito, per la parte civile,
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 22/12/2015
RITENUTO IN FATTO
Baltar Ioan Adrian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano
del 9 luglio 2015 di conferma della sentenza del 7 aprile 2015 del Tribunale di
Monza con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro
200,00 di multa per il delitto di furto aggravato consumato in Cologno Monzese il 7
marzo 2015.
Articola due motivi di ricorso.
Il primo per la errata valutazione del quadro probatorio e per l’errato giudizio di
che non era stato sorpreso sul tetto della scuola presa di mira dai malfattori ma ad
alcuni isolati di distanza ed era in possesso solo di un comune cacciavite. In ogni
caso non era stata impegnata alcuna energia fisica nell’asportare le lastre dal tetto.
Il secondo per la illogicità della decisione e per la mancata valutazione di
elementi presenti agli atti in quanto la dichiarazione dei due operanti di avere
riconosciuto i due uomini che stavano armeggiando sul tetto della scuola non era
attendibile visto lo stato dei luoghi, non illuminati e distanti dal loro punto di
osservazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, con dichiarazione raccolta dal direttore della casa circondariale in
cui si trova detenuto, ha personalmente rinunciato al ricorso che deve essere
pertanto dichiarato inammissibile.
Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando lo stesso in colpa, anche al
pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura, che si ritiene
equa, indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 22/12/2015.
sussistenza dell’aggravante prevista dal n. 2 dell’art. 625 cod. pen., affermando