Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8302 del 22/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8302 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
GREGIS LUIGI N. IL 08/11/1967
avverso l’ordinanza n. 888/2014 TRIBUNALE di BERGAMO, del
15/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Qke.
che ha concluso per ,e)\

Udito, per la parte civile
Udit i difensor Avv.

vv

Data Udienza: 22/12/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la
sentenza del locale Tribunale del 15 aprile 2014 che aveva prosciolto Gregis Luigi
dai delitti di ingiuria e minaccia, quest’ultima aggravata, consumati in
Scanzorosciate il 14 agosto 2005 ai danni di Gritti Rosario, essendo gli stessi estinti
per prescrizione.
1 – Con l’unico motivo di censura il Procuratore deduce la violazione degli artt.
157 e 160 cod. pen. in considerazione del fatto che all’imputato era stata

pertanto i delitti in questione si prescrivevano in anni 11 e mesi 3 per la precedente
normativa ed in anni 12 e mesi 6, calcolato l’aumento della aggravante speciale
sulle pene minime indicate dall’art. 157 c.d. pen. vecchia e nuova formulazione,
rispettivamente di 5 e 6 anni.
In entrambi i casi la prescrizione dei delitti non si era realizzata. Dovendosi
considerare il decorso più favorevole la prescrizione sarebbe maturata solo il 12
agosto 2016.
2 – Gregis Luigi, a mezzo del difensore, ha presentato una memoria in cui
deduce che, al caso concreto, va applicata la normativa in vigore all’epoca e quindi
l’art. 157 cod. pen. nella sua vecchia formulazione, così che l’aumento per la
recidiva andava conteggiato sulla pena edittale massima. Per il più grave reato di
minaccia la pena non supera così gli anni 5 di reclusione e pertanto i reati si
estinguono con il decorso di 5 anni a cui si aggiungono i 2 anni e 6 mesi di
interruzione pari alla metà del termine ordinario di 5 anni, come previsto dall’art.
161 cod. pen. ante legge “ex Cirielli”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
I delitti contestati all’imputato sono stati consumati il 14 agosto 2005;
trattandosi di delitti commessi prima dell’entrata in vigore della legge 5 dicembre
2005 n. 251 in tema di prescrizione ne deriva, per la disciplina transitoria prevista
dall’art. 10 della legge citata, che sia applicabile il regime, fra vecchio e nuovo, di
maggior favore per l’imputato.
Nel caso di specie il decorso più favorevole è quello discendae dalla
applicazione delle vecchie norme.
Con la seguente specificazione, però, che vale sia per la previgente disciplina,
sia per quella attuale (e che è la ragione concreta per cui il ricorrente ha errato nel
calcolare il termine): in tema di prescrizione, il tempo necessario va determinato
partendo dalla pena massima edittale stabilita dalla legge per il reato consumato o
tentato ed è su questa che va operato l’aumento di pena previsto per le circostanze

1

contestata la recidiva reiterata, che questa non era stata esclusa dal giudice e che

aggravanti ad effetto speciale (Cass. Sez. 3, n. 3391 del 12/11/2014, Rv. 262015,
imp. Pollicoro).
Ne discende che, per i delitti di ingiuria e minaccia, seppure aggravata, pur con
la recidiva reiterata che comporta un aumento della pena edittale massima della
metà (non essendo anche specifica; l’aumento è identico in entrambe le
formulazioni), il termine previsto dall’art. 157 cod. pen (nella vecchia formulazione)
è di anni 5. Che può essere aumentato, ai sensi degli artt. 160 e 161 cod. pen.
allora vigenti, solo fino alla metà. E quindi, al più, diventa pari ad anni 7 e mesi 6.

Ad oggi (ma dopo la pronuncia del Tribunale di Bologna) è peraltro decorso
anche il termine ricavabile dalla normativa vigente che assomma ad anni 10
(partendo da anni 6 considerando la pena massima edittale aumentata
dall’aggravante ad effetto speciale, che giunge alla misura indicata con l’aumento
previsto per i recidivi reiterati dall’art. 161 cod. pen).

P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma il 22/12/2015.

Ampiamente decorso all’epoca della sentenza impugnata.

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