Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 830 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 830 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNARIELLO DYONAT ROBERTO N. IL 05/02/1983
SCIARRILLO DANIELE N. IL 13/10/1990
SCIARRILLO LUCAMARIA N. IL 05/10/1994
avverso la sentenza n. 2100/2012 TRIBUNALE di AVELLINO, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Iannariello Dyonat, Sciarrillo Daniele e Sciarrillo Lucamaria ricorrono avverso la sentenza 6.11.12,
emessa dal Tribunale di Avellino ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per
i reati di rissa e danneggiamento rispettivamente ascritti, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse agli
Sciarrillo attenuanti generiche, la pena di mesi sei di reclusione a Iannariello (disapplicata per lui la
contestata recidiva) e quella di mesi due — condizionalmente sospesa per entrambi — agli Sciarrillo.

dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per
non avere il giudice motivato né in ordine al significato da attribuire al termine ‘rissa’ né circa la
ritenuta responsabilità dei prevenuti in detto reato, non essendo sufficiente il mero richiamo ai vari
atti acquisiti, e, con il secondo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non
avere il giudice valutato i positivi elementi della innocenza quali risultanti dai verbali di s.i.t., dalla
ripresa video e dalle dichiarazioni degli stessi imputati secondo cui lo Iannariello si era limitato a
difendersi e il danneggiamento della vettura era avvenuto prima della ipotizzata rissa.
Iannariello deduce, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per
mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al ritenuto reato di rissa, avendo lo stesso
giudice ritenuto avere l’imputato dovuto subire l’inaudita violenza dei due Sciarrillo e, con il
secondo motivo, violazione di legge per avere illegittimamente ritenuto che le risultanze acquisite
non consentissero una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p., proprio per non esservi stata alcuna
rissa, essendo stato lo Iarmariello solo coinvolto nella contesa per reagire legittimamente alle
violenze dei due Sciarrillo.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto del verbale di arresto in flagranza, ai referti
del pronto soccorso ospedaliero, alle s.i.t. di Lorenzo Martina e Iannuzzi Nico, alle stesse
dichiarazioni confessorie degli Sciarrillo (che hanno provveduto anche a risarcire i danni) e alla

Deducono i ricorrenti Sciarrillo Daniele e Sciarrillo Lucamaria, nel chiedere l’annullamento

ripresa video, elementi dimostrativi — ha congruamente rilevato il tribunale — che al momento
dell’intervento dei carabinieri era ancora in corso una violenta rissa tra i tre imputati, nel corso della
quale i due Sciarrillo avevano anche danneggiato la vettura Fiat Punto dello Iannariello.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere

1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), senza che
peraltro sia consentito alle parti far valere, dopo la presentazione della richiesta di applicazione
della pena concordata, eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale, nei limiti,
rispettivamente, degli artt.129 e 179 c.p.p. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta
medesima e al consenso prestato (Cass., sez.IV, 11 aprile 2008, n.16832).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013

di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre

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