Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 83 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 83 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

Data Udienza: 12/11/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BASILE BRUNO n. 16/10/1965
avverso la sentenza n. 6200/2012 del 12/12/2012 della CORTE DI APPELLO
DI ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D’ANGELO che
ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori avv. MICHELE MONACO e LUCA COLANTONIO che hanno
concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

La Corte di Appello di Roma con sentenza del 12 dicembre 2012, in riforma
della sentenza del Tribunale di Roma del 3 aprile 2010, assolveva Basile Bruno
dalla contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ne
confermava la condanna per una importazione di droga di tipo cocaina, fatto
accertato il 24 settembre 2007. La Corte non riteneva che il materiale
probatorio fosse sufficiente per dimostrare che il ricorrente fosse stabilmente
dedito con i presunte correi ad una attività di traffico di droga ma, sulla scorta
delle intercettazioni e delle altre attività di indagine connesse, riteneva
dimostrato che il ricorrente avesse partecipato ad una importazione di una
quantità di droga per un controvalore di almeno C 40.000.
Contro tale sentenza Basile propone due ricorsi a mezzo dei propri difensori.

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Con il primo ricorso (avvocato Monaco) deduce con unico motivo il vizio di
motivazione della sentenza in quanto:
– non si è tenuto conto degli argomenti con i quali si contrastava l’ipotesi
che il ricorrente fosse partecipe della importazione e non mero acquirente in
base ad accordo successivo alla importazione
– non si è offerto adeguata motivazione anche al fine di dimostrare che la
attività del ricorrente fosse di reato consumato e tentato.
– Non si è tenuto conto che essendovi stata restituzione della droga

tentato.
– Non vi è prova adeguata sull’effettiva quantità della sostanza.
Con il secondo ricorso (avv. Colantonio) rileva la assenza di risposta alle
argomentazioni dell’atto di appello con il quale si contestava l’ assenza di prova
dell’esservi stato un effettivo traffico di droga nonché l’assenza di prova sulla
quantità della sostanza. Quanto alla pena, erroneamente non erano state
applicate le attenuanti generiche determinandosi la pena in misura inferiore.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto ai motivi sviluppati nel primo atto (avv. Monaco) è evidente come
non vi sia la carenza di motivazione di cui riferisce il difensore in quanto la
motivazione complessiva risponde sul punto dell’essere stata effettuata l’
importazione in ragione degli accordi commerciali con il ricorrente. Né può
ritenersi carente la motivazione in ordine all’essersi in presenza di un reato
consumato, anche perché il ricorso parte da un concetto di reato tentato molto
peculiare laddove intende far rientrare nel reato tentato anche l’ipotesi in cui vi
sia stata restituzione della merce per la sua cattiva qualità, tesi talmente al di
fuori dell’opinabile che non necessita di ulteriori specificazioni per essere
disattesa. Quanto al secondo atto (avv. Colantonio), è palesemente infondata la
affermazione che non vi sia motivazione sulla effettività del traffico di droga
mentre, quanto alle doglianze relative alla pena, si invocano poteri di merito che
non spettano al giudice di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria determinata
nella misura di cui in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così deciso il 12 novembre 2013
Il C

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il • :sidente

offertagli in vendita a causa la cattiva qualità si poteva configurare solo il reato

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