Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 83 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 83 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

sul ricorso proposto da :
COFONE CARMINE N. IL 01.02.1946,
per la sospensione della condanna civile di cui alla sentenza della CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO n. 510 del 2 aprile 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Roberto Aniello che ha espresso parere
favorevole
RITENUTO IN FATTO
1. Cofone Carmine condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile per l’omicidio colposo di Giuseppe Scarlato ha formulato a mente dell’art.
612 c.p.p. istanza di sospensione della condanna civile portata dalla gravata statuizione di
appello (€ 1.096.000,00) deducendo che la paventata esecuzione della condanna civile (per cui
era stato già ottenuto un provvedimento di sequestro conservativo) avrebbe una incidenza
rilevante sulle proprie condizioni economiche in assenza oltretutto di serie possibilità di
recupero degli eventuali esborsi, non risultando le parti civili titolari di beni e posizioni atti a
garantire la possibilità di restituzione, rese invece oltremodo concrete dalla fondatezza del
ricorso e dalle apprezzabili previsioni di accoglibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ritiene ravvisabile il danno grave ed
Irreparabile, ai fini della sospensione dell’esecuzione di una condanna civile ai sensi dell’art..
612 c.p.p., anche in riferimento all’esecuzione che abbia ad oggetto – come nel caso di speciesomme di denaro (beni fungibili), quando l’importo sia in assoluto tanto elevato da incidere
sensibilmente sullo stato economico di qualunque persona, o, se risulta elevato, commisurato
al patrimonio complessivo obbligato, da valutare anche in prospettiva di incremento futuro per
2006, n. 3900, Paolini). Si è anche
lavoro o altro (così Cass., Sez. V. ord. 6 novembre
sottolineato che si ravvisa il danno irreparabile nella necessità per il debitore di dismettere beni
non fungibili, per procurarsi la somma” E’ stato da ultimo riassunto che deve trattarsi di
somma spropositata di denaro che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma

Data Udienza: 04/12/2012

P.Q.M.
Sospende l’esecuzione della condanna civile di cui alla sentenza della Corte d’appello di
Catanzaro, resa in data 22 aprile 2012, nei confronti di Cofone Carmine
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

altresì elida in modo particolarmente rilevante il patrimonio dell’obbligato, fermo l’onere di
prova o di allegazione a sostegno dell’istanza di sospensione sotto questo profilo (Cass., Sez.
IV, n. 1813/2006, Rv 233180).
Tanto premesso, nella specie la somma liquidata dalla corte territoriale a titolo di danno morale
(oltre un milione di euro) appare in assoluto obiettivamente elevata e sproporzionata alle fonti
di reddito del Cofone, come da quest’ultimo dedotte, né appaiono pregiudicate le ragioni della
parte civile, peraltro già parzialmente risarcita, avuto riguardo da un lato alla prossimità
dell’udienza in cui dovrà discutersi il ricorso del Cofone, dall’altro alla perdurante vigenza della
misura reale

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