Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8294 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8294 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PELAIA DARIO N. IL 07/06/1956
avverso l’ordinanza n. 25/2008 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 19/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PELATA Dario ricorre contro l’ordinanza del giudice dell’udienza
preliminare specificata in epigrafe, che revocava precedente ordinanza nella parte in
cui aveva disposto l’indiscriminata trascrizione di tutte le conversazioni intercettate
sull’apparecchio telefonico da lui usato, e denuncia violazione del diritto di difesa e
inosservanza di norme processuali (artt. 268, comma 6, e 401, comma 4, cod.proc.
§2.
Il ricorso è inammissibile a norma dell’art. 591, comma 1, lett.
b), cod.proc.pen., perché l’ordinanza de qua non ricade tra i provvedimenti del giudice
soggetti a impugnazione, avendo un contenuto solamente interlocutorio e non decisorio. Trattasi, infatti, di provvedimento istruttorio, che, in quanto tale, non decide sulla
fondatezza dell’imputazione, ma potendo condizionare la decisione sul merito dell’accusa sarà censurato per l’errore in quella indotto.
Si rammenta al riguardo che, in tema di intercettazione di conversazioni telefoniche, la prova è costituita dalle registrazioni che il difensore ha diritto di esaminare nonché di acquisire mediante trasposizione su nastro magnetico. L’imputato, inoltre,
per rimediare a eventuali omissioni commesse dal giudice che ne dispone la trascrizione, ha la facoltà di nominare un consulente tecnico per ottenere la trascrizione delle
conversazioni ritenute rilevanti. Infine, nel caso si apra il giudizio di cognizione, ha facoltà di rinnovare la richiesta di trascrizione. L’impugnazione, dunque, non può investire il singolo provvedimento istruttorio che ammetta o neghi L’acquisizione della prova,
ma deve investire la decisione adottata sulla regiudicanda all’esito dell’assunzione delle prove, che risulti inficiata dall’omessa assunzione di prova decisiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.
pen.).