Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8293 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8293 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERCHICHI JELELE N. IL 10/12/1977
OMRI TAREK N. IL 22/10/1980
avverso la sentenza n. 5369/2012 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 19/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
FERCHICHI Jelele e OMRI Tarek ricorrono contro la sentenza di
patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena
concordata per il reato continuato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990,
e denunciano mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscio-
§2.
I ricorsi sono manifestamente infondati, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto dei ricorrenti – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.
glimento ex art. 129 cod.proc.pen.