Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8293 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8293 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BADA GIANNICOLA N. IL 02/02/1983
avverso la sentenza n. 2174/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 08/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
0,96Q2Q)
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘bei,
che ha concluso per \ Lei aulu„-,.,–b„,-

Udito,
Uditi difensor Avv.

f\ ‘RC) 0

Data Udienza: 10/12/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di L’Aquila ha parzialmente
riformato la sentenza di primo grado resa in rito abbreviato nei confronti di
Badia Giannìcola, diminuendo la precedente pena per il delitto di violazione della
misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno nel Comune di sua residenza,
compiuto nel mese di Aprile 2014.
ricorrente in base alle prove, chiaramente in essa indicate e considerate del
mancato reperimento dell’imputato da parte dei CC che dovevano controllarlo;
della contestuale telefonata da parte della madre alla centrale operativa degli
stessi CC, con la quale aveva riferito che il figlio si era diretto a casa dello zio
sita in altro Comune; dell’incontro in strada tra i controllori ed il suddetto
parente, in cui costui riferì di aver appena accompagnato il nipote a casa, dopo
che lo stesso si era recato presso la sua abitazione.
Ha presentato ricorso la difesa dell’imputato che ha argomentato circa
l’inutilizzabílità delle dichiarazioni dei terzi in base alle quali era stata ritenuta la
responsabilità dell’imputato; Je stesse sarebbero state prive di riscontro e la
decisione sarebbe, inoltre, carente di motivazione, avendo ignorato che dopo il
primo controllo la PG aveva trovato in casa l’imputato.
Il PG

Di Nardo ha concluso per l’inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.
La sentenza è adeguatamente motivata ed espone in modo intellegibile e logico
il percorso giustificativo del suo ragionamento probatorio, dando conto delle
emergenze processuali, secondo le quali l’imputato, sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e prescrizione
di rientrare in casa dopo le 21,30, non fu trovato dalla PG che era andato a
controllarlo. I Giudici di Appello hanno, inoltre, logicamente valutato in modo
combinato le ulteriori informazioni probatorie circa la telefonata da parte della
madre con la quale aveva riferito che il figlio si era diretto in altro Comune e
dell’incontro in strada tra i CC e lo zio del ricorrente, avvenuto poco dopo il
1

La decisione per cui è ricorso ha confermato la declaratoria di responsabilità del

mancato reperimento del sorvegliato, occasione in cui il primo riferì di aver
appena accompagnato il nipote a casa, dopo che lo stesso si era recato presso
la sua abitazione di Sant’Eusanio del sannio.
A fronte di tale congrua motivazione il motivo di ricorso – racchiuso in poche
righe – è generico, in quanto privo di ogni specifica censura ed appare, altresì,
manifestamente infondato, facendo riferimento a presunte inutilizzabilità di

riscontri alle stesse, prive di ogni dato di possibile verifica in fatto ed in diritto.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – alla luce del principio di responsabilità
processuale – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
Euro mille (tcyboj o0),7, così equitativa mente fissata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Deciso il 10.12. 2015.

dichiarazioni di terzi non meglio indicate, nonchè ad ipotizzate mancanze di

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