Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8292 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8292 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KHABBACHI KHALID N. IL 27/08/1983
avverso la sentenza n. 2195/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 19/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE•

§1.

KHABBACHI Khalid ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’am-

bito di un giudizio di fatto rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui
esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a fare emergere la valutazione circa
l’adeguamento della pena concretamente irrogata alla gravità del fatto e alla personalità del reo. Non è pertanto necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente – come è avvenuto nella fattispecie – che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (v. Cass., Sez. 6, n.
41365 del 28.10.2010, Straface, rv 248737; idem, n. 34364 del 16.6.2010, Giovane,
rv 248244). In particolare la sentenza impugnata, attenendosi al suesposto principio di
diritto, ha rimarcato la capacità a delinquere dell’imputato, sottolineando “la professionalità manifestata nell’attività di spaccio e la sua scaltrezza d’azione”.
Il ricorso deve dunque, essendo manifestamente infondato e proponendo
motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla
Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.

§2.

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