Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8292 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8292 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCARDI MAURIZIO N. IL 03/05/1957
avverso la sentenza n. 5579/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Q.) \ –(Caige— \- fOOKAQ
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che ha concluso per

Ui o, per la parte civile, l’Avv
Uditi

ensor Avv.

Data Udienza: 10/12/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna alla pena
di giustizia resa in primo grado in rito abbreviato nei confronti di Riccardi Maurizio,
amministratore della srl Impianti, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e
patrimoniale per distrazione, epoca del fallimento Dicembre 2011.
1. La decisione ha ritenuto comprovata la mancanza di contabilità della srl, osservando che le
indicazioni fornite dall’imputato al curatore circa i luoghi in cui sarebbe stata depositata non
poteva costituire adempimento degli obblighi di consegna; ha puntualizzato che in ogni caso

studio di un commercialista, che aveva rifiutato l’incarico, restituendo gli atti. Ha osservato,
inoltre, la Corte che la documentazione consegnata dall’imputato consisteva in un cumulo
disordinato di fatture e documenti non idoneo a ricostruire la contabilità e neppure ad una
esauriente verifica dello stato passivo, come correttamente ritenuto dal primo Giudice in base
alle dichiarazioni del curatore.
1.1. Per l’aspetto patrimoniale della bancarotta i Giudici di secondo grado hanno rilevato che i
veicoli intestati alla srl – cui in sostanza si riferisce l’imputazione – furono recuperati solo dopo
l’emissione da parte dell’AG di un decreto di sequestro preventivo del Maggio 2013; pertanto la
mail del legale del ricorrente intervenuta nel Luglio 2013, dopo il sequestro ed a due anni dal
fallimento, con cui era segnalato il luogo ove tutti gli autoveicoli si sarebbero trovati, era
inidonea a sconfessare l’accusa.
1.2 Dai comportamenti suindicati la sentenza impugnata ha ricavato,altresì, l’esistenza in capo
all’imputato della consapevolezza e volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e di
procurarsi un ingiusto profitto, respingendo, pertanto, la richiesta di derubricazione in
bancarotta semplice.
2. Avverso la decisione ha presentato ricorso il difensore dell’imputato che col primo motivo
lamenta l’erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt 216 co 1 n 1 e 223 co 1
legge Fall., nonché per manifesta illogicità della motivazione sul punto della responsabilità per il
delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione.

Il ricorrente, infatti, sostiene che fin da

pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento l’imputato aveva dichiarato che la srl era
proprietaria delle auto di cui all’imputazione ed in seguito, nel Luglio 2013, il suo legale aveva
informato la PG dei luoghi ove le stesse erano reperibili e le aveva consegnate spontaneamente
nel mese di Agosto dello stesso anno; pertanto la Corte sarebbe incorsa in un’erronea
interpretazione dei fatti, ravvisando nei comportamenti dell’imputato la condotta distrattiva.
2.1 Nel secondo motivo è dedotta l’illogica ed omessa motivazione in tema di elemento
soggettivo del delitto, che dovrebbe riguardare la lesione dell’interesse patrimoniale dei
creditori; sul punto è ribadito che l’imputato collaborò con la curatrice, indicando i luoghi in cui i
beni si trovavano, dovendosene ricavare la sua buona fede e la mancanza di volontà di recare
danno ai creditori.

/4/i

detti luoghi non risultavano adeguati allo scopo, trattandosi di un box,privo di custodia e dello

2.2 Per l’aspetto documentale del delitto il ricorrente rappresenta che la legge non ha
determinato quali siano i libri contabili da tenere lasciando la scelta in parte alla discrezionalità
dell’imprenditore. Anche per la bancarotta documentale mancherebbe l’elemento psicologico
del delitto, poiché l’imputato sin dall’inizio avrebbe indicato i riferimenti del suo commercialista,
precisando ove si trovasse la documentazione contabile; secondo il ricorso, inoltre, il fallito
comunicò fin da subito alla curatrice i nomi delle banche con cui intratteneva rapporti e
produsse una contabilità dettagliata degli ultimi due anni, 2010 e 2011. Egli, inoltre, prima della
dichiarazione di fallimento avrebbe inviato al commercialista documentazione necessaria alla

bilancio 2009. I predetti comportamenti provavano che l’imputato non ebbe l’intenzione di
rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, né quella di
procurare a sé o ad altri ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori.
3. Infine il ricorrente ha lamentato la violazione di legge per la mancata derubricazione del
delitto in bancarotta semplice, riproponendo gli argomenti di cui ai precedenti motivi circa la
collaborazione data al curatore e la possibilità per questi di acquisire la documentazione
necessaria a ricostruire il patrimonio societario degli ultimi anni, comportamenti che avrebbero
escluso la finalità distrattiva.
All’odierna udienza il PG drssa Di Nardo ha concluso per l’inamisibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1 II ricorrente ha in sostanza riproposto gli stessi argomenti già ritenuti inidonei dalla sentenza
di Appello a mutare il giudizio di responsabilità espresso dal primo Giudice, come è agevole
desumere dalla parte della decisione riassuntiva dei motivi di secondo grado ( pag 1) nonché
dalla sintesi dei motivi stessi.
Nel provvedimento d’Appello, infatti, si legge della dedotta immediata e costante disponibilità
dell’imputato a fornire le necessarie informazioni alla curatrice con particolare riguardo alla
reperibilità delle auto, tesi già respinta da quei Giudici tramite il pertinente e chiaro richiamo alle
dichiarazioni della curatrice stessa circa l’inottemperanza del fallito all’obbligo di versare la
documentazione prescritta dall’alt 2214 cc. La Corte, inoltre, ha già confutato con motivazione
congrua la pretesa validità delle indicazioni fornite in ordine alla reperibilità della
documentazione contabile, con puntuale riferimento al dato probatorio contrario – proveniente
dalla stesa curatrice – dell’impegno assunto da Riccardi di custodirla presso il suo studio. La
sentenza d’Appello ha, altresì, adeguatamente posto in rilievo la contraddittorietà intrinseca
della prospettazione difensiva circa l’inoltro di documenti al commercialista, posto che costui si
era rifiutato di accettare l’incarico conferitogli dall’imputato.
2.Allo stesso modo risultano respinte, con giustificazione argomentativa ineccepibile, le
doglianze difensive riguardanti l’ipotizzata spontaneità nel far ritrovare le auto in proprietà della
società, tramite il semplice riferimento al fatto che allo scopo fu necessario, invece, che l’AG
competente emanasse un decreto di sequestro preventivo solo dopo il quale il ricorrente si
2 t

redazione del bilancio 2009 e nel Febbraio 2012 avrebbe trasmesso alla curatrice lo stesso

attivò.

Deve, pertanto, concludersi che il ricorso si è disinteressato degli argomenti esposti

dal Giudice d’Appello nella sua motivazione a smentita dei motivi di gravame, limitandosi in
sostanza a riproporli tramite l’impugnazione in esame, operando una sostanziale richiesta a
questa Corte di una diversa interpretazione dei fatti – come del resto chiaramente ricavabile da
quanto scritto nella terza pagina dello stesso atto – apprezzamento, come noto, inconcepibile in
fase di legittimità.
3. Per quanto riguarda il motivo sub 3) per la mancata derubricazione del delitto in bancarotta
semplice, va osservato che anche per la dedotta violazione di legge il ricorso formula

elementi, né di fatto, né di diritto per un qualsiasi diverso ragionamento valutativo concreto.
4. In conclusione deve constatarsi che l’impugnazione non ha espresso alcun autonomo
argomento critico circa il contenuto della sentenza impugnata e, per consolidata giurisprudenza
di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle
valutazioni espresse dal giudice di appello, ne determina l’inammissibilità. In proposito è
necessario e sufficiente richiamare ex multis

il chiaro principio stabilito da

Sez. 4, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep. 3.5.2000 rv 216473, secondo il quale : “È
inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità”; in senso
conforme – Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634: “È inammissibile il
ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può
ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che
conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso”.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– alla luce del principio di responsabilità processuale – al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di Euro mille(ifOOPC)—, così equitativamente fissata.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Deciso il 10.12. 2015.

un’apodittica ipotesi alternativa riguardante la bancarotta semplice senza suffragarla con

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