Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8290 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8290 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANETTA MARCO N. IL 20/09/1977
PATTI LUCA ANTONINO ADALBERTO N. IL 15/11/1987
avverso la sentenza n. 9798/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 19/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PANETTA Marco e PATTI Luca ricorrono contro la sentenza di pat-

teggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena
concordata per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/199Ó, e denunciano:
– il primo, violazione della legge processuale, perché il giudice a quo ha disposto la
trasmissione al pubblico ministero “per le sue determinazioni” degli atti relativi a una

– il secondo, nullità della sentenza per violazione dell’art. 453, commi 1 bis e 1 ter,
cod.proc.pen.; mancanza di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art. 129
cod.proc.pen. e al trattamento sanzionatorio.

§2.

Il ricorso proposto da Panetta è inammissibile, perché rivolto ver-

so un provvedimento inoppugnabile.
Infatti l’ordinanza impugnata, emessa in applicazione dell’art. 518, comma
1, cod.proc.pen., ha effetti meramente processuali e non pregiudica la posizione dell’imputato, che conserva integra la facoltà di vedersi riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato per cui è processo e quello per il quale non è stata ancora esercitata l’azione penale.

§3.

Patti, con atto depositato il 30 luglio 2013, ha dichiarato di rinun-

ciare all’impugnazione e, quindi, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile
ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di eurò mille per
ciascuno alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.

cessione illecita di sostanza stupefacente non contemplata nell’imputazione;

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