Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 829 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 829 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POPA ADRIAN N. IL 27/03/1975
avverso la sentenza n. 2546/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
23/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/11/2013
Popa Adrian ricorre avverso la sentenza 23.3.12 della Corte di appello di Ancona con la quale, in
parziale riforma di quella in data 18.5.11 del Tribunale di Macerata, qualificata l’originaria
imputazione ai sensi degli artt.624 e 625 n.2 c.p., concesse attenuanti generiche equivalenti, è stata
ridotta la pena a mesi cinque di reclusione ed e 200,00 di multa.
Poiché l’imputato non ha articolato nessun motivo a sostegno del gravame, ai sensi del combinato
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in e 500,00.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013
disposto di cui agli artt.581-591 c.p.p. l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con