Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8289 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8289 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMUNALE GIUSEPPE N. IL 26/10/1966
nei confronti di:
VENEGONI ALBERTO
CLEN YAO
avverso l’ordinanza n. 225439/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO,
del 30/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 19/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE•
§1.

COMUNALE Giuseppe ricorre contro l’ordinanza specificata in epi-

grafe, che disponeva l’archiviazione del procedimento penale iniziato contro Venegoni
Alberto e Clen Yao indagati per il reato previsto dall’art. 373 cod.pen., e denuncia
mancanza di motivazione, censurando le valutazioni poste a base della ritenuta infondatezza della notizia di reato.
Con memoria depositata il 4.12.2013 la difesa insiste per l’accoglimento del

§2.

Il ricorso è inammissibile.

Anche in materia di archiviazione vige la regola generale dettata dall’art.
568, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui “la legge stabilisce i casi nei quali i provve-

dimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina i mezzi con cui possono
essere impugnati”.
Orbene avverso il provvedimento di archiviazione, per il combinato disposto
degli artt. 127, comma 5, e 409, comma 6, cod.proc.pen. è ammesso il ricorso per
cassazione nel solo caso – qui non ricorrente – in cui la persona offesa dal reato non
sia stata posta in grado di esercitare la facoltà riconosciutale dalla legge di intervenire
in camera di consiglio. Pertanto, allorché sia stato garantito il contraddittorio con la
partecipazione all’udienza in camera di consiglio, la persona offesa dal reato non ha un
mezzo di impugnazione per fare valere violazioni di legge o vizi di motivazione relativi
alle valutazioni poste dal giudice a fondamento della decisione.
Alle suesposte osservazioni devesi aggiungere che, stante la fattispecie di
reato per cui si procede (art. 373 cod.pen.), l’odierno ricorrente – come ha correttamente rilevato l’ordinanza impugnata – non riveste la qualifica di persona offesa dal
reato (è un mero danneggiato) e, pertanto, non è neppure soggettivamente legittimato a proporre ricorso.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile a norma dell’art.
591, comma 1, lett. a) e b), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.

ricorso.

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