Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8288 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8288 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GIGLIO ANDREA N. IL 29/03/1985
avverso la sentenza n. 3111/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 19/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DE GIGLIO Andrea ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, lamentando l’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.

§2.

Il ricorso è, da un lato, manifestamente infondato, perché la sen-

tenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni per cui ha ritenuto di confermare il disconoscimento dell’at .tenuante invocata e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché propone una diversa valutazione del fatto
senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5,
cit., con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti
dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte, S.U.,
21.9.2000, Primavera, rv 216668). In coerenza con detto insegnamento, valutata l’elevata quantità della sostanza stupefacente illecitamente detenuta (dalla quale si potevano ricavare 97 dosi singole droganti), ha correttamente escluso la sussistenza dell’attenuante in discorso.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.

cit.

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