Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8287 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8287 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Candiani Marco, nato a Busto Arsizio il 17/06/1965
2. Rabolini Elena, nata a Busto Arsizio il 29/05/1965

avverso la sentenza del 14/11/2014 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi, i motivi aggiunti e la memoria
depositata dai ricorrenti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per gli imputati l’avv. Marco Gatti, che ha concluso per l’accoglimento dei
ricorsi;

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Data Udienza: 01/12/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Milano del 15/12/2011, con la quale Elena Rabolini e Marco Candiani erano
ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n.
267, e 2621 cod. civ., commesso quali amministratori unici, la Rabolini fino al
08/05/2008 ed il Candiani da tale data, della Fyn s.r.I., dichiarata fallita in Milano
il 15/04/2010, distraendo la somma di C 604.792 impiegata nella concessione di

Rabolini ed alla sorella del Candiani, dopo averne acquistato una partecipazione
pari al 49%, somme della quale C 385.000 non venivano restituiti, la somma di C
73.908 costituente la disponibilità di cassa, azzerata al 31/12/2006, girata
contabilmente alla voce «crediti diversi» e iscritta fra le perdite nel 2008, e la
somma di C 122.390,96 versata alla Hoac s.a.s., appartenente alla Rabolini, ed a
quest’ultima personalmente, ed imputata genericamente in contabilità alla voce
«crediti diversi»; concorrendo a cagionare il dissesto della società con l’iscrizione
al bilancio del 2008 di rimanenze per C 949.509, sopravalutate nella misura del
50%, e di crediti verso clienti per C 361.850 in realtà inesigibili; ed eseguendo
pagamenti preferenziali in favore dei creditori Hoac s.a.s., società appartenente
alla Rabolini, per C 493.600, e Nobicom s.r.I., società riconducibile alla famiglia
del Candiani, per C 427.500. Veniva altresì confermata la condanna della
Rabolini alla pena di anni quattro di reclusione e del Candiani alla pena di anni
cinque di reclusione.
Gli imputati, ricorrenti con distinti atti di impugnazione, deducono vizio
motivazionale; la decisione di primo grado sarebbe stata confermata omettendo
di esaminare concretamente i motivi di appello, apoditticamente qualificati come
infondati; sarebbe altresì manifestamente illogica l’affermazione della sentenza
impugnata, per la quale gli atti di appello non avrebbero proposto specifiche
doglianze sulle condotte distrattive, nel momento in cui con tali atti veniva
ricostruita l’intera vicenda dei rapporti della fallita con la società Zucchetti
Tessitura, erroneamente ritenuta irrilevante dai giudici di merito.
Con i motivi aggiunti si deduce, sul finanziamento concesso alla Immobiliare
Tre, illogicità della motivazione in quanto fondata su un accertamento del valore
degli immobili di cui si contesta la verosimiglianza, e mancanza di motivazione
sulla posizione di creditrice della Immobiliare Tre assunta dalla fallita; sulle
somme versate alla Hoac ed alla Rabolini, illogicità della motivazione in quanto
fondata unicamente sulla carenza documentale e sulla mancanza di indicazioni
da parte degli imputati; sulle falsità nel bilancio, mancanza di motivazione in
ordine al deprezzamento delle merci ed alle ragioni dell’inesigibilità dei crediti;
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un finanziamento infruttifero alla Immobiliare Tre s.r.I., appartenente alla

sul diniego delle attenuanti generiche, illogicità della motivazione, in quanto
riferita alla pluralità delle condotte e al danno arrecato ai creditori, a fronte delle
considerazioni che precedono.
I ricorrenti hanno depositato memoria a sostegno della richiesta di
accoglimento dei ricorsi.

I ricorsi sono inammissibili.
Le censure proposte con i motivi principali sono generiche nella denuncia del
mancato esame delle deduzioni contenute negli atti di appello. Contrariamente a
quanto sostenuto dai ricorrenti, l’assenza di specifiche censure era rilevata nella
sentenza impugnata con esclusivo riguardo alla distrazione della disponibilità di
cassa ed ai fatti di bancarotta preferenziale. Per il resto, la Corte territoriale
esaminava dettagliatamente i motivi di appello, osservando che gli stessi erano
incentrati sui rapporti della fallita con la Zucchetti Tessitura s.r.I., privi di
incidenza sulle condotte contestate; che l’estensione dell’oggetto sociale della
fallita all’acquisizione di partecipazioni non escludeva il carattere distrattivo del
finanziamento alla partecipata Immobiliare Tre, concesso per l’acquisto di due
immobili dati in locazione alla Rabolini ed al nipote del Candiani e non produttivo
di alcun arricchimento per la fallita; che l’esistenza di contratti di consulenza fra
la fallita e la Rabolini, a giustificazione dei pagamenti a quest’ultima, alla Hoac
ed alla Nobicom, era oggetto di una mera asserzione difensiva a fronte della
mancanza di documentazione a riguardo; e che la sopravalutazione delle
rimanenze era ammessa dal Candiani e confermata dalla svalutazione apportata
alla voce nell’arco di pochi mesi, mentre i crediti appostati erano palesemente
inesigibili. Considerazioni, queste, sulle quali i ricorsi principali non propongono
doglianze, al di fuori di una mera affermazione di illogicità della ritenuta
irrilevanza della vicenda relativa ala Zucchetti Tessitura.
L’inammissibilità dei motivi principali del ricorso si estende ai motivi aggiunti
(Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, Modesto, Rv. 196954; Sez. 6, n. 1878 del
17/10/1989, dep. 1990, Amri Noureddine, Rv. 183290). Questi ultimi, peraltro,
risultano comunque tardivamente depositati il 16/11/2015, senza il rispetto del
termini di quindici giorni prima della presente udienza, da intendersi come liberi
(Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322); e si risolvono comunque
in valutazioni di merito non consentite in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in € 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso il 01/12/2015

Ammende.

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