Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8286 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8286 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Benzoni Fernando, nato a Milano il 08/08/1952

avverso la sentenza del 12/12/2014 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti depositati
dal ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito il difensore, avv. Roberto Carlo Giovanni Brambilla, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

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Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice per
l’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano del 11/04/2011, con la quale
Fernando Benzoni era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 216 r.d. 16
marzo 1942, n. 267, commesso quale amministratore della Tour Leader s.r.I.,
dichiarata fallita in Milano il 05/07/2005, distraendo beni strumentali, l’azienda e
la somma di C 27.660, versata in pagamento di fatture emesse per operazioni

della BB Travel s.r.I., la somma di C 51.961,92 in favore di Giancarlo Benzoni,
tre autovetture cedute nel corso della procedura fallimentare a Giancarlo
Benzoni, a Beatrice Benzoni ed alla società locatrice, la somma di C 300.000
corrispondente al pagamento di crediti e le somme di C 300.000, C 58.520 ed C
560.000 in proprio favore; e condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di
reclusione.
L’imputato ricorrente deduce:
1. violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di
responsabilità; con riguardo alla distrazione dei beni strumentali in favore della
Holiday Dreams, la decisione sarebbe contraddittoria rispetto alla
documentazione fornita dalla difesa, per la quale i locali di quest’ultima società
erano già arredati ed attrezzati, e la motivazione sarebbe a questo punto carente
nell’individuazione dei beni distratti, non essendo stato accertato se taluni di essi
fossero rimasti nella sede della fallita o fossero stati rimossi dalla proprietà di
detta sede dopo lo sfratto subito dalla Tour Leader; per la distrazione in favore
della stessa Holiday Dreams della somma di C 27.660, la motivazione della
sentenza impugnata si ridurrebbe all’insufficiente riferimento
all’inverosimiglianza della giustificazione indicata nelle fatture emesse dalla
predetta società; per la distrazione della somma di C 154.500 in favore della BB
Travel, l’argomentazione della Corte territoriale, per la quale la versione
difensiva in ordine all’avere la fallita, gerente attività turistica, richiesto alla BB
Travel l’emissione di biglietti aerei in quanto impossibilitata a provvedervi
direttamente, non avrebbe trovato riscontro documentale, sarebbe illogica in
quanto per i relativi contratti non è prevista la forma scritta, essendo per il resto
la motivazione affidata ad elementi privi di efficacia indiziante; quanto infine alla
distrazione della somma di C 51.961,92 in favore di Giancarlo Benzoni, la tesi
difensiva della destinazione della stessa a compensi per l’attività di rettore
tecnico svolta dal destinatario sarebbe stata ritenuta inattendibile unicamente
per la mancata indicazione di detta causale nella scheda contabile, omettendosi
di valutare la previsione nella legislazione regionale delle funzioni svolte dal
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inesistenti, in favore della Holiday Dream s.a.s., la somma di C 154.500 in favore

direttore tecnico e la cadenza mensile dei pagamenti risultanti dai mastrini,
coerente con il versamento di emolumenti; con i motivi aggiunti, il ricorrente
produce sentenza di questa Corte del 19/05/2015, con la quale veniva annullata
con rinvio la sentenza pronunciata per gli stessi fatti il 17/06/2014 nei confronti
di Giancarlo Benzoni e Claudio Montagna, rilevando che con detta sentenza
trovavano accoglimento motivi di riscorso sovrapponibili a quelli come sopra
dedotti;
2. violazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche e sulla

dell’imputato e la corresponsione alla curatela, in esito ad una transazione con la
stessa, della somma di C 45.000.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato sono
infondati.
La sussistenza della distrazione dei beni strumentali, in particolare, era
adeguatamente motivata nella sentenza impugnata in base al mancato
reperimento dei beni in sede di inventario nonostante gli stessi fossero indicati
nel bilancio al 2003 e non vi fosse alcuna giustificazione contabile della loro
uscita dalle disponibilità della fallita. La coerenza logica di tale conclusione non è
inficiata dal riferimento del ricorrente a documentazione che proverebbe la
dotazione di beni strumentali in capo alla Holiday Dreams ed escluderebbe che
quest’ultima sia stata beneficiaria della contestata distrazione, circostanza che
comunque non farebbe venir meno la condotta di sottrazione dei beni alla Tour
Leader; mentre nessuna carenza motivazionale è ravvisabile con riguardo alla
possibilità che i beni siano rimasti presso la fallita, peraltro incompatibile con il
dato negativo dell’inventario, o a quella di una rimozione degli stessi dopo lo
sgombero della sede della Tour Leader, oggetto di mere valutazioni ipotetiche
del ricorrente a fronte dell’elemento della mancanza di documentate spiegazioni
sulla destinazione dei beni.
Sulla distrazione della somma di C 27.660 in favore della Holiday Dreams, il
rilievo del ricorrente, per il quale la motivazione della sentenza impugnata si
ridurrebbe ad un insufficiente richiamo all’inverosimiglianza della giustificazione
riportata nelle fatture emesse dalla società beneficiaria dei versamenti, non è
attinente all’effettivo contenuto dell’argomentazione della Corte territoriale, la
quale, premesso che dette fatture erano relative a spese per stampati, pubblicità
e promozioni, legava il giudizio di inattendibilità della giustificazione di tali uscite

determinazione della pena; non sarebbero state valutate l’incensuratezza

al dato della prossimità delle fatture alla cessazione dell’attività della Tour
Leader, verificatasi del settembre del 2004, ed alle circostanze per le quali soci
della Holiday Dreams erano Giancarlo e Fernando Benzoni e presso la sede di
quest’ultima società veniva trasferita quella della fallita; elementi sui quali nulla
è specificamente dedotto nel ricorso.
Sulla distrazione della somma di C 154.500 in favore della BB Travel, la
sentenza impugnata era motivata in base alla datazione dei relativi versamenti
ad epoca nella quale l’imputato, esecutore dei relativi bonifici bancari, non

contabili della sigla G/F, che indicava la causale dei bonifici in girofondi e non nel
pagamento di fatture, ed alla residenza dell’amministratore della BB Travel,
Annalelia Stabile, presso lo stesso indirizzo dell’imputato. Le censure del
ricorrente, per le quali la tesi difensiva della destinazione della somma al
pagamento di biglietti aerei, la cui emissione sarebbe stata richiesta alla BB
Travel non potendovi la fallita provvedere direttamente, sarebbe stata disattesa
in considerazione di una carenza documentale in realtà irrilevante con riguardo a
contratti per i quali non è prevista la forma scritta, coglie solo un aspetto
marginale dell’argomentazione della Corte territoriale, viceversa principalmente
incentrata sul contrasto della versione della difesa con la documentazione
bancaria relativa alle operazioni contestate, in particolare con la descrizione della
causale dei bonifici in termini difformi dal pagamento di fatture; osservazioni,
queste, alle quali il ricorrente si limita ad opporre valutazioni di merito
sull’inefficacia probatoria degli elementi richiamati, che non evidenziano vizi
rilevabili in questa sede.
Sulla distrazione della somma di C 51.961,92 in favore di Giancarlo Benzoni,
la Corte territoriale esaminava la causale indicata dalla difesa nel pagamento di
compensi per l’attività di direttore tecnico svolta dal predetto, e ne escludeva
coerentemente l’attendibilità in base alla mancata indicazione di detta causale
nella scheda contabile, riferita genericamente a spese e compensi, ed
all’ulteriore circostanza per la quale la voce veniva girata, alla fine dell’anno
2003, al conto spese per consulenze e parcelle. Le doglianze del ricorrente si
incentrano unicamente sulla genericità della causale contabilmente esposta,
contrapponendovi valutazioni di merito in ordine alla previsione normativa delle
funzioni del direttore tecnico ed alla compatibilità della cadenza mensile dei
versamenti con la giustificazione dedotta; e non si confrontano invece con
l’ulteriore dato contabile della destinazione finale della passività ad un conto
estraneo al pagamento di compensi, risolvendosi in conclusione in una
prospettazione alternativa che non pone in rilievo vizi motivazionali nella
sentenza impugnata.
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rivestiva la carica formale di amministratore, all’apposizione sulle relative

Sono da ultimo infondati i motivi aggiunti proposti dal ricorrente nel
richiamo alla sentenza del 19/05/2015, con la quale questa Corte Suprema
annullava con rinvio la sentenza pronunciata dalla stessa Corte d’Appello il
17/06/2014 per gli stessi fatti contestati a Giancarlo Benzoni e Claudio
Montagna. L’annullamento veniva invero disposto per vizi motivazionali che, in
quanto tali, non danno luogo ad un contrasto fra difformi ricostruzioni dei fatti,
essendo viceversa strettamente inerenti alle argomentazioni svolte nella diversa
sentenza di merito in quella sede scrutinata. Non senza considerare, peraltro,

fini della prova delle distrazioni in favore di Giancarlo Benzoni e della BB Travel,
e si evidenziava, quanto alla distrazione della somma in favore della Holiday
Dreams, la necessità di tenere conto della reale data di cessazione dell’attività
della fallita al settembre del 2004, in effetti considerata nella sentenza oggetto
del ricorso qui esaminato.

2. I motivi dedotti sul diniego delle attenuanti generiche e sulla
determinazione della pena sono inammissibili.
Le censure del ricorrente si risolvono in valutazioni di merito nel riferimento
ad elementi diversi da quelli esaminati e ritenuti decisivi nella sentenza
impugnata, segnatamente la pluralità delle distrazioni, l’ammontare delle stesse
ed il sostanziale svuotamento delle attività della fallita che ne derivava.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/11/2015

che in quella sentenza non si teneva conto delle discrasie contabili qui valutate ai

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