Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8286 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8286 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
suLricorso proposto da:
ZROUDI ABDELLAZIZ N. IL 06/03/1981
avverso la sentenza n. 650/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 19/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ZROUDI Abdellaziz ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di un anno di
reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990,
e denuncia:
1.
mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimen-
2.
erronea applicazione della legge penale in ordine alla confisca della somma di
denaro e dei telefoni cellulari sequestrati.
§2.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la
sentenza impugnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di
un giudizio speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di
verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la sentenza
impugnata ha correttamente applicato l’art. 240, comma primo, cod.pen., motivando:
che il denaro era provento dell’attività di spaccio, considerato che l’imputato non possedeva fonti lecite di reddito; che i telefoni, essendo utilizzati per i contatti con fornitori e clienti, erano strumenti per la commissione del reato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.
to ex art. 129 cod.proc.pen.