Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8285 del 25/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8285 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Calandro Massimiliano, nato a Varese il 21/01/1971
2. Masciocchi Simone, nata a Tradate il 21/06/1975

avverso la sentenza del 27/11/2014 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv.ti Fabio Rizza e Eleonora Bergamini per Massimiliano
Calandro e avv. Simona Bettiati in sostituzione dell’avv. Marco Lacchin per
Simone Masciocchi, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi;

1

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice per
l’udienza preliminare del Tribunale di Varese del 04/10/2013, con la quale
Massimiliano Carandro e Simone Masciocchi erano ritenuti responsabili del reato
di cui all’art. 416 cod. pen., commesso dal primo promuovendo e dal secondo
partecipando ad un’associazione operante in Varese dal 16/06/2011 al
07/04/2013 e diretta alla commissione di reati nella stipulazione di contratti di

posizioni professionali e dei relativi redditi, e nella successiva reimmatricolazione
e sottrazione dei veicoli, trasportati in Svizzera dopo il pagamento degli anticipi e
delle sole prime rate dei contratti; erano ritenuti altresì responsabili il Calandro
dei connessi reati di cui agli artt. 640, 494, 497-bis, 477, 479 e 367 cod. pen.,
ed il Masciocchi della maggior parte dei reati di falso in carte di identità, patenti
di guida tessere sanitarie e certificati di rilascio di codici fiscali; gli imputati erano
condannati alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per il Calandro e di
anni due di reclusione per il Masciocchi; il Calandro era inoltre condannato al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Il ricorrente Masciocchi deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità; quest’ultima sarebbe fondata sull’unico
indizio costituito dal pedinamento del coimputato Mirabello fino all’abitazione del
Masciocchi dopo un contatto telefonico del primo con tale Simone, peraltro
equivoco in considerazione della mancanza di prova sull’avervi il Mirabello
incontrato proprio il Masciocchi e della diversità delle utenze telefoniche sulle
quali il Mirabello ed il Calandro chiamavano il tale Simone, non potendosi
ravvisare ulteriori indizi, conformi ai criteri di cui all’art. 192, comma secondo,
cod. proc. pen., nella risalente amicizia fra il Calandro ed il Masciocchi e nella
conoscenza di quest’ultimo da parte di altri imputati; difetterebbe la motivazione
sulla consapevolezza dell’imputato, del quale risultavano contatti con il solo
Calandro, di operare in un contesto associativo; la sussistenza del concorso
dell’imputato nei reati di falso contestatigli sarebbe stata affermata
genericamente in base ad una valutazione complessiva dei contenuti delle
intercettazioni, omettendo di indicare elementi specifici sull’apporto materiale del
Masciocchi alla falsificazione dei singoli documenti e di valutare la
contraddittorietà dell’affermazione del concorso nei reati di falso e non anche in
quelli di truffa.
2. Il ricorrente Calandro deduce, con distinti atti presentati dai propri
difensori, violazione di legge e vizio nnotivazionale sul trattamento sanzionatorio;
2

leasing di autovetture, intestati a soggetti falsamente indicati come titolari di

le attenuanti generiche sarebbero state negate per la ritenuta commissione dei
fatti in un arco temporale protrattosi dal 2004 al 2013, laddove l’imputazione lo
restringeva fra il 2011 e il 2013, e durante la sottoposizione del Calandro alla
misura cautelare degli arresti domiciliari, viceversa cessata nel dicembre del
2010, e ritenendo contraddittoriamente irrilevante la dichiarazione, depositata
nel corso del giudizio di appello, con la quale l’imputato ammetteva i fatti
addebitatigli e identificava nel Masciocchi il tale Simone emerso dalle indagini,
utilizzata ai fini del rigetto dell’appello proposto da quest’ultimo; difetterebbe la

edittale e sull’applicazione dell’aumento per la recidiva e di quello per la
continuazione in relazione a reati in ordine ai quali, nel corso dell’interrogatorio
reso al pubblico ministero, l’imputato aveva dichiarato la propria estraneità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti dal ricorrente Masciocchi sull’affermazione di
responsabilità sono inammissibili.
Le censure del ricorrente, con riguardo all’identificazione dell’imputato quale
interlocutore delle conversazioni intercettate, si risolvono in mere valutazioni di
merito sull’efficacia indiziante del rapporto di amicizia del Masciocchi con il
Calandro e della conoscenza del primo da parte di altri imputati; sono generiche
ove non considerano l’esame unitario di detti elementi con quelli desumibili dal
pedinamento del coimputato Mirabello fino all’ingresso nell’abitazione del
Masciocchi; e non si confrontano, soprattutto, con le argomentazioni della
sentenza impugnata per le quali tale abitazione era una villetta, della quale il
Masciocchi era unico abitante e pertanto solo possibile destinatario della visita
del Mirabello, ed il Masciocchi era l’unica persona emersa dalle indagini con il
prenome Simone risultante dal contatto telefonico come proprio del soggetto che
il Mirabello avrebbe dovuto incontrare, e con la risposta data dalla Corte
territoriale al rilievo difensivo sulla diversità delle utenze telefoniche chiamate
dal Mirabello e dal Calandro per contattare il tale Simone, riproposto nel ricorso,
nel riferimento alla possibilità di una volontaria scelta di utilizzare differenti
schede telefoniche.
Sono altresì generiche le ulteriori doglianze di carenza motivazionale sulla
definizione del contributo associativo dell’imputato, viceversa puntualmente
ricostruito dai giudici di merito nell’assistenza informatica ai fini della produzione
dei documenti falsi, e sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato,
argomentata nei riferimenti all’estensione dei rapporti dell’imputato per queste
3

motivazione sulla determinazione della pena-base in misura superiore al minimo

ragioni ai coimputati Mirabello e Contini, oltre che al Calandro, alla
remunerazione ricevuta dal Masciocchi per la sua collaborazione ed alla fornitura
di schede telefoniche ed apparati per la comunicazione funzionali alla stessa;
mentre manifestamente infondata è la denuncia di contraddittorietà della
mancata affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di truffa, in
realtà non contestati al Masciocchi nell’ambito di un’imputazione che
coerentemente attribuiva al predetto solo i reati-fine dell’associazione per i quali

2. Anche i motivi dedotti dal ricorrente Calandro sul trattamento
sanzionatorio sono inammissibili.
Sul diniego delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., l’argomentazione
del ricorrente, per la quale i riferimenti della sentenza impugnata all’estensione
dei fatti dal 2004 al 2013 ed alla commissione degli stessi durante la
sottoposizione dell’imputato alla misura degli arresti domiciliari fino al 2010
contrasterebbero con la limitazione dell’imputazione al periodo compreso fra il
2011 ed il 2013, è generica laddove non considera quanto osservato dalla Corte
territoriale sull’ammissione del Calandro, nella memoria depositata nel corso del
giudizio di appello, di aver costituito l’associazione nel 2004, correttamente
valutata ai fini della definizione della gravità del fatto e della pericolosità
dell’imputato, a fini sanzionatori, a prescindere dai termini formali della
contestazione. Ed altrettanto generica è la censura di contraddittorietà della
ritenuta irrilevanza della memoria di cui sopra nel giudizio sulla riconoscibilità
delle invocate attenuanti, che trascura gli ulteriori richiami dei giudici di merito
alla tardività delle ammissioni dell’imputato, rispetto all’acquisizione degli
elementi già ravvisabili a carico dello stesso nelle dichiarazioni dei coimputati
Mirabello e Collini e nei contenuti delle conversazioni intercettate, al numero dei
reati commessi ed ai precedenti penali specifici del Calandro.
Le considerazioni che precedono evidenziano inoltre la genericità della
doglianza di carenza motivazionale sulla determinazione della pena e
sull’applicazione dell’aumento per la recidiva, a fronte di elementi tali da
giustificare la valutazione di pericolosità dell’imputato anche per questi aspetti;
mentre analoghe conclusioni devono essere tratte con riguardo all’irrogazione
degli aumenti di pena, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., per tutti i reati-fine
contestati al Calandro, criticata dal ricorrente in base alla nnera dichiarazione
dell’imputato di estraneità a taluni di essi ed invece giustificata nella sentenza
impugnata richiamando le intercettazioni dalle quali risultava che l’imputato si
occupava di tutte le fasi delle operazioni criminose.

4

risultava l’effettivo concorso dello stesso.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

P. Q. M.

processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25/11/2015

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA