Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8285 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8285 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso.proposto da:
NESIMI KLEVI N. IL 21/12/1993
avverso la sentenza n. 415/2013 TRIBUNALE di PERUGIA, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 19/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
NESIMI Klevi ricorre contro la sentenza di patteggiamento specifi-
cata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni due e mesi
otto di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e
denuncia mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di prosciogli-
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen. e sulla corretta definizione giuridica del fatto.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento o una diversa denominazione del reato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi .degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.
mento ex art. 129 cod.proc.pen. e sulla corretta qualificazione giuridica del fatto.