Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8284 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8284 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Bonofiglio Mario, nato a Cosenza il 26/09/1945
2. Zingone Cinzia, nata a Cosenza il 07/09/1980
3. Zingone Salvatore, nato a Cosenza il 30/04/1975

avverso la sentenza del 12/02/2015 della Corte d’Appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Ugo Luciano Celestino per Mario Bonofiglio e avv. Antonio
Sanvito per Salvatore e Cinzia Zingone, che hanno concluso per l’accoglimento
dei ricorsi;

1

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Cosenza del 03/12/2013, con la quale Mario Bonofiglio e Salvatore Zingone,
amministratori il primo fino al 15/03/2005 ed il secondo da tale data della Il
Regalo s.r.I., dichiarata fallita in Cosenza il 07/12/2006, erano ritenuti
responsabili del reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso
distraendo merci acquistate e non rinvenute per il complessivo importo di C

Zingone alla pena di anni due di reclusione; e Cinzia Zingone era ritenuta
responsabile di analogo reato commesso quale amministratore della Panda Casa
s.r.I., anch’essa dichiarata fallita in Cosenza il 07/12/2006, distraendo merci per
il valore di C 700.000 cedute senza corrispettivo alla II Regalo, e condannata alla
pena di anni due di reclusione.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Il ricorrente Bonofiglio deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità; posto che la distrazione veniva accertata in
base alla ingiustificata differenza fra il valore delle merci acquistate, risultante
dalla contabilità, e quello dei beni rinvenuti in sede di inventario fallimentare, e
quindi ad una situazione constatata con riguardo ad un’epoca nella quale la
carica amministrativa era detenuta dal coimputato Salvatore Zingone ed era
stata dismessa dal Bonofiglio da oltre un anno, l’affermazione della sentenza
impugnata, per la quale il curatore avrebbe riferito come la condotta distrattiva
non si collocasse solo nel periodo in cui la società era amministrata dallo
Zingone, non corrisponderebbe a quanto affermato dal teste, il quale asseriva
solo che sotto la gestione del Bonofiglio aveva avuto inizio il dissesto della
società, peraltro apoditticamente a fronte del formarsi della maggior parte delle
passività nel periodo successivo.
2. I ricorrenti Salvatore Zingone e Cinzia Zingone deducono violazione di
legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità; la sintetica
motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni di tale
decisione e sarebbe carente con riguardo alle censure formulate con gli atti di
appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti dal ricorrente Bonofiglio sono inammissibili.

2

541.668,60, e condannati il Bonofiglio alla pena di anni quattro di reclusione e lo

Il ricorso è generico laddove non coglie, e pertanto non discute
effettivamente, il significato attribuito nella sentenza impugnata agli esiti degli
accertamenti riferiti dal curatore, riportati richiamando il contenuto della
sentenza di primo grado, per i quali il passivo fallimentare si formava già nel
2003, e quindi sotto la gestione del Bonofiglio, in conseguenza di insoluti nei
confronti dei tre società fornitrici, e Salvatore Zingone subentrava
nell’amministrazione della fallita quando tale situazione debitoria era già
esistente. La circostanza era chiaramente valutata dai giudici di merito non nel

Bonofiglio, oggetto delle censure del ricorrente, ma in quello del verificarsi già in
tale periodo di distrazioni delle merci acquistate dai fornitori, che avevano quale
inevitabile effetto il mancato pagamento degli stessi; e quindi dell’attribuibilità al
Bonofiglio di condotte distrattive, secondo un’argomentazione sulla quale
nessuna specifica critica è proposta nel ricorso.

2. Sono altresì inammissibili i motivi dedotti dai ricorrenti Salvatore Zingone
e Cinzia Zingone.
Anche le censure dei predetti ricorrenti sono infatti generiche nella mera
doglianza di omessa esposizione di ragioni a sostegno della decisione e nel
richiamo a motivi di appello che non sarebbero stati esaminati, inammissibile
laddove di detti motivi non è illustrato il contenuto (Sez. 2, n. 13951 del
05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Tagliente,
Rv. 236689); mentre nella motivazione della sentenza impugnata si osservava
che le distrazioni delle merci fornite alla Il Regalo, evidenziate dal crescente
passivo verso i fornitori, si manifestavano anche durante la gestione di Salvatore
Zingone, e che la Panda Casa, gestita dalla sorella Cinzia Zingone, era costituita
nello stesso periodo e cedeva merci alla I! Regalo, allorché i rapporti di
quest’ultima con i precedenti fornitori erano ormai compromessi, senza alcun
corrispettivo.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in € 1.000.

3

limitato senso dell’essere il dissesto iniziato nel periodo di amministrazione del

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 25/11/2015

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