Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8284 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8284 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO VINCENZO N. IL 28/10/1976
avverso la sentenza n. 287/2013 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 19/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE .

§1.

PALUMBO Vincenzo ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi nove di
reclusione per i reati previsti dagli artt. 337 e 582-585 cod.pen., e denuncia mancanza
di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129
cod.proc.pen. e sull’omessa concessione delle attenuanti generiche.

Il

ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di ún giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen. Inoltre il motivo in questione è priv. o del necessario requisito della specificità, perché non indica quali sono le ragioni che giustificherebbero in
concreto l’eventuale proscioglimento.
Quanto alla doglianza concernente le attenuanti generiche, è giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444
e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo dalle
stesse voluto, non possono prospettare con il ricorso per cassazione censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle concernenti la prova in ordine alla
sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto o come quelle relative all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di determinazione della pena
(v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637; Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv
219852). Inoltre la parte è priva di un concreto interesse a dedurre su tali punti la
mancanza o insufficienza della motivazione, allorché – come nella fattispecie – la decisione del giudice coincide esattamente con la volontà cristallizzata nel patto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013.

§2.

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